Accertamento illegittimo se il contraddittorio preventivo non è reso concretamente possibile
Pubblicato il 06/02/17 08:08 [Doc.2427]
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Nei casi in cui sussiste il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'atto di accertamento, il giudice tributario deve verificare che l'Ufficio abbia reso concretamente possibile il suo svolgimento.

Decisione: Sentenza n. 21822/2016 Cassazione Civile - Sezione V

Il caso.
Prima dell'emissione dell'atto di accertamento basato sugli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate aveva convocato in contraddittorio un contribuente con invito a comparire e richiesta di produrre documentazione entro soli 4 giorni lavorativi.
Il contribuente impugnava il successivo accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale ribaltava l'esito.
Il contribuente ricorreva in Cassazione, che lo ha accolto.

La decisione.
Nell'esaminare il ricorso, la Corte rileva che «la questione della non congruità del termine per il contraddittorio - pur non rientrando tra i motivi addotti a sostegno dell'opposizione - tuttavia era entrata nel processo ed era stata oggetto di discussione tra le parti come si evince: dal contenuto della sentenza della Commissione Provinciale che aveva sottolineato che "..l'Ufficio non può certo invocare la mancata comparizione del contribuente al contraddittorio quale esimente dei propri doveri; ciò anche in considerazione dei termini perentori e lesivi del diritto di difesa espressi nell'invito stesso"».
La Suprema Corte ricorda la sorte dell'atto impositivo nei casi in cui è previsto il rispetto del contraddittorio preventivo: «la verifica della rituale attivazione del contraddittorio con il contribuente è richiesta a pena di nullità dell'accertamento fondato sugli studi di settore (ex multis e da ultimo: Cass. n. 14288 del 13/07/2016; Cass. n. 17646 del 06/08/2014 secondo cui "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da ,attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente».
Infatti, è in tale fase che «quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non' ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri")».
La Suprema Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione anche per le spese presente giudizio di legittimità.

Osservazioni.
La Cassazione precisa la necessaria congruità dei termini assegnati al contribuente per l'effettivo svolgimento della fase di contraddittorio preventivo prevista dall'art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente, ribadendo la illegittimità dell'atto di accertamento emesso senza osservare tale fase preliminare, a pena di nullità dell'atto impositivo.

Disposizioni rilevanti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Vigente al: 28-1-2017
TITOLO IV ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 39 - Redditi determinati in base alle scritture contabili


LEGGE 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Vigente al: 28-1-2017

Art. 12 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.


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