Domanda generica di pagamento interessi al tasso legale e individuazione della disciplina concretamente applicabile
Pubblicato il 08/02/17 23:33 [Doc.2436]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Firenze, 24 gennaio 2017. Giudice Ghelardini.
Obbligazioni â Interessi â Domanda generica di pagamento al tasso legale â Individuazione della disciplina degli interessi concretamente applicabile - Criterio
A fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, il giudice è tenuto, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie, trattandosi di unâoperazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dellâautorità giudicante, da condurre secondo il parametro lex specialis derogat lex generali.
Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, gli interessi applicabili saranno quindi quelli âmaggioratiâ di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D.Lgs. n. 231/2002.
Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi âmaggioratiâ non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.
Alla luce di quanto sopra, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) lâinteresse legale da applicare sarà , per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora alla data di notifica dellâatto di citazione, quello di cui allâart. 1.284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla data di notifica dellâatto di citazione e sino alla conclusione del processo), il tasso maggiorato previsto dal co. 4. della citata disposizione. Nulla va invece liquidato per rivalutazione monetaria, trattandosi di accessorio spettante solo in caso di debito di valore.
Massima a cura di Redazione IL CASO.it
© Riproduzione Riservata