Cambio di valuta tradizionale con bitcoin: doveri informativi e conseguenze della loro violazione
Pubblicato il 08/02/17 09:48 [Doc.2444]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Verona, 24 gennaio 2017. Giudice Andrea Mirenda.
Cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale bitcoin â Natura - Attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso svolta in favore di consumatori
Lâoperazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dallâoperatore ai propri clienti è qualificabile - dal lato dellâoperatore - come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori.
Cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale bitcoin â Doveri informativi dellâoperatore nei confronti del consumatore â Violazione - NullitÃ
In occasione dellâoperazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin il consumatore ha diritto:
- di comprendere in maniera inequivocabile il fine commerciale perseguito dal fornitore della valuta virtuale;
- di essere informato, secondo le regole dellâUnione Europea (anche laddove il fornitore sia extra-UE), in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da unâofferta (ovvero subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se questâultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni):
i) circa lââidentità â, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante;
ii) lâidentità del professionista e la veste in cui esso agisce nei confronti del consumatore;
iii) lâiscrizione del fornitore in un registro commerciale o analogo pubblico registro, come pure lâassoggettamento e gli eventuali estremi dellâautorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte;
iv) le principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli;
v) il meccanismo di formazione del prezzo, in senso lato;
vi) il rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri, oltre che sullâesistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione (si ha qui riguardo al contratto di cambio di valuta reale con moneta virtuale - nella quale va ravvisata una prima operazione in strumenti finanziari â funzionalmente diretta, in via esclusiva, al successivo acquisto su portale di partecipazioni emesse da società extra UE);
vii) i rimedi che gli sono attribuiti dallâordinamento;
viii) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza.
Deve ritenersi, poi, che in forza dellâart. 67-decies cod. cons., si applichino alla fattispecie anche gli ulteriori âcaveatâ di portata generale evincibili dagli artt. 13, 14 e 15 dellâAllegato 1 della nota Delibera Consob 26 giugno 2013 n. 18592 (come pure dellâart. 1 dellâAll. 3, ibid), giacché volti - in vario modo - ad accrescere il livello di consapevolezza dellâinvestitore sullâalto rischio derivante da investimenti illiquidi in strumenti finanziari emessi da start up innovative.
Lâart. 67-septiesdecies cod. cons. assicura lâeffettività dei citati obblighi informativi facendo discendere dalla violazione degli obblighi di informativa precontrattuale idonea ad alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche dellâinvestimento la nullità del contratto, con diritto potestativo di azione riservato al consumatore, secondo lo schema consueto delle c.d. nullità relative e lâobbligo alla restituzione di quanto ricevuto a carico del fornitore.
Massima a cura di Franco Benassi
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