Esecuzione delle decisioni in materia di alimenti: esecuzione diretta, senza intermediazione dell’Autorità Centrale
Pubblicato il 15/02/17 21:46 [Doc.2480]
di Redazione IL CASO.it


Corte Giust. UE, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2017 (Pres. E. Regan, rel. C.G. Fernlund)

Nella causa C‑283/16
RINVIO PREGIUDIZIALE – REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 – ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1 – RICONOSCIMENTO DELL’ESECUZIONE DELLE DECISIONI E DELLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI – ESECUZIONE DI UNA DECISIONE IN UNO STATO MEMBRO – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIRETTAMENTE ALL’AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO DELL’ESECUZIONE – NORMATIVA NAZIONALE CHE IMPONE IL RICORSO ALL’AUTORITÀ CENTRALE DELLO STATO MEMBRO DELL’ESECUZIONE

1) Le disposizioni del capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e in particolare l’articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne l’esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all’autorità competente di quest’ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite dell’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione.

2) Gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 modificando, se necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni di tale articolo 41, paragrafo 1, disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale, e, di conseguenza, consentire ad un creditore di alimenti di presentare la sua domanda direttamente dinanzi all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, anche qualora il diritto nazionale non lo preveda.

Massime a cura di Giuseppe Buffone


© Riproduzione Riservata