Deposito titoli in amministrazione e prescrizione del diritto alla restituzione del residuo
Pubblicato il 16/02/17 21:46 [Doc.2482]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Roma, sent. 403/2017 del 12/1/2017

Segnalazione e massima a cura dell’avv. Vincenzo D’Audino


Contratti bancari - Deposito cointestato titoli in amministrazione - Diritto alla restituzione del residuo - Conflitto tra i cointestatari - Dies a quo del diritto alla restituzione e prescrizione - Mancanza di efficacia interruttiva delle richieste provenienti da singoli cointestatari - Efficacia interruttiva della domanda giudiziaria ex art. 1772 c.c.: applicabilità.

Laddove le clausole del contratto di deposito titoli di amministrazione prevedano che la Banca possa legittimamente rifiutare il rimborso ad uno solo dei cointestatari in presenza di opposizione anche di uno solo degli altri, l’istituto bancario può legittimamente procedere al deposito del controvalore in denaro degli stessi.

Solo la domanda giudiziaria ex art. 1772 c.c. può avere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto alla restituzione dei titoli in deposito o del loro controvalore in denaro a nulla valendo disposizioni disgiunte dei singoli in contrasto tra loro.

Il dies a quo del diritto alla restituzione sorge nel momento in cui i depositanti abbiano reso nota al depositario la volontà di porre fine al rapporto pur essendo in contrasto sulle modalità di restituzione dei beni oggetto di deposito.


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