Irragionevole durata del processo e questione di legittimità costituzionale della Legge Pinto
Pubblicato il 17/02/17 08:11 [Doc.2500]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., sez. VI, 16 febbraio 2017. Rel. Criscuolo.

Legge Pinto – Irragionevole durata del processo - Equo indennizzo – Proposizione della domanda prima del passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto - Definitiva inammissibilità della domanda erroneamente proposta – Questione di costituzionalità

La previsione che la domanda di equo indennizzo possa validamente proporsi solo dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto non può tradursi — sul piano della legittimità costituzionale — nella definitiva inammissibilità della domanda erroneamente proposta prima di tale passaggio in giudicato.

E’ rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), Ric. 2016 n. 07925 sez. M2 - ud. 15-12-2016 -10del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CED1J), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa definizione del procedimento presupposto.

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