Centrale rischi: segnalazione a sofferenza, concorso degli operatori bancari e tutela dellâattività imprenditoriale
Pubblicato il 18/02/17 21:46 [Doc.2506]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Brindisi. Est. Antonio Ivan Natali.
Centrale rischi â Segnalazione a sofferenza â Concorso degli operatori bancari - Bilanciamento interesse alla informazione e diritto allâesercizio dellâattività imprenditoriale - Prevalenza
Eâ inammissibile lâesercizio del potere-dovere degli operatori bancari di procedere ad una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi ai cui presupposti abbiano concretamente contribuito a far sorgere attraverso la mancata erogazione dei finanziamenti promessi.
Non è meritevole di essere segnalata a sofferenza alla Centrale Rischi, per carenza di disvalore giuridico, una situazione in cui lâimpresa non è stata la principale artefice del proprio dissesto che invece sia stato in qualche misura eterodeterminato.
Nella valutazione della liceità della segnalazione a sofferenza alla centrale Rischi effettuata da un operatore bancario, il giudizio di bilanciamento, fra lâinteresse alla informazione del mercato e il diritto costituzionalmente garantito allâesercizio dellâattività imprenditoriale di cui allâart. 41 Cost., si deve accordare prevalenza a questâultimo per lâincidenza che quella segnalazione assume sullâassetto concorrenziale e sulla stessa sopravvivenza dei soggetti economici.
Testo integrale in corso di preparazione.
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