Centrale rischi: segnalazione a sofferenza, concorso degli operatori bancari e tutela dell’attività imprenditoriale
Pubblicato il 18/02/17 21:46 [Doc.2506]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Brindisi. Est. Antonio Ivan Natali.

Centrale rischi – Segnalazione a sofferenza – Concorso degli operatori bancari - Bilanciamento interesse alla informazione e diritto all’esercizio dell’attività imprenditoriale - Prevalenza

E’ inammissibile l’esercizio del potere-dovere degli operatori bancari di procedere ad una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi ai cui presupposti abbiano concretamente contribuito a far sorgere attraverso la mancata erogazione dei finanziamenti promessi.

Non è meritevole di essere segnalata a sofferenza alla Centrale Rischi, per carenza di disvalore giuridico, una situazione in cui l’impresa non è stata la principale artefice del proprio dissesto che invece sia stato in qualche misura eterodeterminato.

Nella valutazione della liceità della segnalazione a sofferenza alla centrale Rischi effettuata da un operatore bancario, il giudizio di bilanciamento, fra l’interesse alla informazione del mercato e il diritto costituzionalmente garantito all’esercizio dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 41 Cost., si deve accordare prevalenza a quest’ultimo per l’incidenza che quella segnalazione assume sull’assetto concorrenziale e sulla stessa sopravvivenza dei soggetti economici.

Testo integrale in corso di preparazione.


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