Impresa estera con sede secondaria in Italia e rappresentante autorizzato a stare in giudizio limitatamente a specifici affari
Pubblicato il 19/02/17 22:36 [Doc.2511]
di Redazione IL CASO.it
Fallimento di impresa estera con sede secondaria in Italia e rappresentante autorizzato a stare in giudizio limitatamente a specifici affari
Segnalazione Dott. Mirco Trevisan
Fallimento â Dichiarazione â Impresa con sede allâestero con sede secondaria in Italia - Rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dellâart. 77 c.p.c. â Mancanza di procura generale o riconducibile allo specifico settore
Difetta la giurisdizione del giudice italiano per la dichiarazione di fallimento dellâimpresa con sede allâestero che abbia in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dellâart. 77 c.p.c. nellâipotesi in cui al rappresentante non sia stata conferita una procura generale, bensì limitata ad affari determinati, sicché soltanto in relazione a tali affari vale il criterio di collegamento stabilito dall'art. 3 l. 218/1995, e resta a carico dell'attore l'onere di provare l'esistenza di un rapporto institorio generale o di settore riconducibile al procedimento per dichiarazione di fallimento.
Massima a cura di Franco Benassi
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