Impresa estera con sede secondaria in Italia e rappresentante autorizzato a stare in giudizio limitatamente a specifici affari
Pubblicato il 19/02/17 22:36 [Doc.2511]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento di impresa estera con sede secondaria in Italia e rappresentante autorizzato a stare in giudizio limitatamente a specifici affari

Segnalazione Dott. Mirco Trevisan

Fallimento – Dichiarazione – Impresa con sede all’estero con sede secondaria in Italia - Rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. – Mancanza di procura generale o riconducibile allo specifico settore

Difetta la giurisdizione del giudice italiano per la dichiarazione di fallimento dell’impresa con sede all’estero che abbia in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. nell’ipotesi in cui al rappresentante non sia stata conferita una procura generale, bensì limitata ad affari determinati, sicché soltanto in relazione a tali affari vale il criterio di collegamento stabilito dall'art. 3 l. 218/1995, e resta a carico dell'attore l'onere di provare l'esistenza di un rapporto institorio generale o di settore riconducibile al procedimento per dichiarazione di fallimento.

Massima a cura di Franco Benassi


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