Câè tempo fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio
Pubblicato il 22/02/17 22:36 [Doc.2526]
di Redazione IL CASO.it
COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione precompilata 2017
Câè tempo fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio
Tutti i chiarimenti nelle Faq del sito dellâAgenzia delle Entrate
Gli amministratori di condominio possono effettuare lâinvio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per lâelaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti. La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per lâelaborazione della dichiarazione precompilata.
La nuova tempistica per lâinvio dei dati
A partire da questâanno, gli amministratori di condominio devono trasmettere allâAgenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dellâEconomia e delle Finanze del 1° dicembre 2016). Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per questâanno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.
Le Faq online con tutte le informazioni
LâAgenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente aggiornate. Tra le Faq pubblicate, in merito allâindicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, lâAgenzia chiarisce che lâamministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio lâusufruttuario), salvo che questâultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). Lâamministratore, quindi, non deve tener conto dellâintestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.
Roma, 21 febbraio 2017
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