Il richiedente asilo non è un clandestino: discriminatori i manifesti di protesta in tal senso
Pubblicato il 27/02/17 10:07 [Doc.2566]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura di Giuseppe Buffone
Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 23 febbraio 2017 (est. Martina Flamini)
AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROTESTA DA PARTE DI UN PARTITO â MANIFESTI DI PROTESTA CONTRO LâACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE â IDENTIFICAZIONE DEI MEDESIMI IN TERMINI DI âCLANDESTINIâ â DISCRIMINAZIONE âPER MOTIVI DI NAZIONALITÃâ â SUSSISTE â ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI âCLANDESTINIâ â EFFETTI - CLIMA INTIMIDATORIO
Il termine âclandestinoâ ha una valenza denigratoria e viene utilizzato come emblema di negatività poiché contraddistingue il comportamento delittuoso (punito con una contravvenzione) di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. sullâimmigrazione; con lâepiteto di âclandestinoâ si fa chiaramente riferimento ad un soggetto abusivamente presente sul territorio nazionale ed è idoneo a creare un clima intimidatorio (implicitamente avallando lâidea che i âclandestiniâ, non regolarmente soggiornanti in Italia, devono allontanarsi). Si tratta, dunque, di un termine non confacente alla situazione dei richiedenti protezione internazionale, i quali esercitando un diritto fondamentale, chiedono allo Stato italiano di riconoscere loro la protezione internazionale perché temono a ragione di essere perseguitati o perché corrono il rischio effettivo, in caso di rientro nel paese dâorigine, di subire un âgrave dannoâ. I richiedenti asilo, pertanto, non possono considerarsi irregolari e non sono, dunque, âclandestiniâ. Lâespressione âclandestiniâ, evocando lâidea di persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale â alle quali viene pagato âvitto, alloggio e viziâ, a costo di grandi sacrifici chiesti ai cittadini di Saronno, ai quali, invece, vengono tagliate le pensioni e aumentate le tasse â veicola lâidea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini. Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di tale espressione, che ha lâeffetto non solo di violare la dignità degli stranieri, richiedenti asilo, appartenenti ad etnie diverse da quelle dei cittadini italiani, ma altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti.(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che costituisse comportamento discriminatorio lâaffissione nel territorio comunale circa 70 cartelli recanti il simbolo del partito Lega Nord dal seguente contenuto: âSaronno non vuole i clandestiniâ âRenzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasseâ âRenzi e Alfano complici dellâinvasioneâ; ciò con riferimento allâaccoglienza di stranieri qualificabili come richiedenti asilo politico e non anche clandestini, nel senso giuridico del termine)
AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROTESTA DA PARTE DI UN PARTITO â MANIFESTI DI PROTESTA CONTRO LâACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE â IDENTIFICAZIONE DEI MEDESIMI IN TERMINI DI âCLANDESTINIâ â DISCRIMINAZIONE âPER MOTIVI DI NAZIONALITÃâ - SUSSISTE
La discriminazione per motivi di nazionalità opera in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato allo straniero quale effetto della sua appartenenza ad una nazionalità diversa da quella italiana.
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