Procedimento di sospensione della delibera di esclusione di socio di cooperativa
Pubblicato il 03/03/17 06:41 [Doc.2589]
di Redazione IL CASO.it


Trubunale Firenze, 23 febbraio 2017.

Segnalazione e massime a cura dell’avv. Fabrizio Gioffredi

Procedimento ex art.2378 co. 3 c.c. – Applicabilità alle società cooperative

Termini per la proposizione del ricorso ex art. 2378 co. 3 c.c. – Necessaria pendenza del giudizio di merito – Non necessaria contestualità con l’iscrizione a ruolo del giudizio di merito

Procedimento ex art.2378 co.3 c.c. – Periculum in mora – Necessaria valutazione del pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione della delibera impugnata

Benché nel nostro ordinamento non sia più previsto, a seguito dell’abolizione del cd. rito societario avvenuta con il d.lgs. 69/2009, uno strumento cautelare tipico per la sospensione delle deliberazioni dell’assemblea di società cooperativa, è applicabile anche alle società cooperative, stante l’espresso meccanismo di rinvio previsto dall’art. 2519 c.c., lo strumento impugnatorio di cui all’art. 2378 co. 3 c.c., espressamente previsto per le società per azioni; sarebbe, invero, del tutto irragionevole escludere l’applicabilità dell’art. 2378, co. 3 c.c., e rinvenire nella tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. l’unico strumento finalizzato alla sospensiva, poiché detta tutela ha carattere del tutto residuale, essendo ammissibile solo ove non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per accedere a diversi rimedi.

L’istanza di cui all’art. 2378 co. 3 c.c. può essere proposta anche non contestualmente all’introduzione del giudizio, ma in un momento successivo; invero, il riferimento, nell’art. 2378 co. 3 c.c. alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va inteso nel senso che il legislatore ha inteso correlare la proposizione dell’istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito.

Relativamente al periculum in mora, va osservato che la regola di giudizio formulata dall’art. 2378 co. 4 c.c., non costituisce applicazione pedissequa del generale principio secondo cui nel procedimento cautelare il presupposto del pericolo debba essere parametrato sul solo ricorrente. A mente del citato art. 2378 co.4 c.c., infatti, il giudice deve procedere ad una comparazione tra il pregiudizio che subirebbe l’istante dalla esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione della sua esecuzione, dovendosi effettuare un bilanciamento tra l’interesse ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società: tale meccanismo derogatorio evidenzia l’attenzione del legislatore all’opportunità di salvaguardare la stabilità degli atti della società adottante il provvedimento, che viene ritenuta essenziale per il buon funzionamento dell’impresa collettiva sul mercato. In ragione del dettato normativo, pertanto, l’interesse della società alla continuità e alla stabilizzazione dell’organizzazione dell’impresa costituisce parte integrante e determinante della suddetta valutazione comparativa.


© Riproduzione Riservata