Criteri di verifica del superamento del tasso soglia dâusura rispetto agli interessi corrispettivi e agli interessi moratori
Pubblicato il 03/03/17 06:41 [Doc.2590]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Milano, n. 1906 del 16/2/17, est. Ferrari
Segnalazione e massime a cura dell'avv. Patrizio Melpignano, Foro di Milano
Mutuo â Usura âVerifica superamento tasso soglia â Tasso corrispettivo e tasso moratorio â Somma algebrica â ErroneitÃ
Mutuo â Usura â Tasso moratorio â Verifica superamento tasso soglia â Esclusione
Mutuo â Usura â Interessi di mora - Ipotesi di ritardi di pagamento â Inammissibilità â Parametrazione a quota di capitale di singola rata â InammissibilitÃ
Mutuo â Usura â Calcolo TEG â Penale per estinzione anticipata â Non va compresa
Mutuo â Ammortamento alla francese â Anatocismo â Non ricorre
Mutuo â Ammortamento alla francese â Rate impagate - Addebito interessi di mora â Anatocismo â Non ricorre
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dâusura è scorretta la pretesa di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora dal momento che gli interessi moratori nel caso di inadempimento si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Ciò anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sullâinteresse corrispettivo perché ciò assume rilievo solo sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso.
In assenza di rilevazioni specifiche del TEGM per gli interessi moratori da parte del Ministero dellâEconomia e delle Finanze il vaglio di usurarietà di tale categoria di interessi resta circoscritto alla dimensione soggettiva dellâusura quando si dimostri ai sensi dellâart. 644 cp che detti interessi siano stati pattuiti in maniera tale da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore. Deve, invece, escludersi qualunque valutazione di carattere oggettivo per sforamento del tasso soglia.
Del tutto arbitraria, ai fini della verifica dello sforamento del tasso soglia dâusura da parte del tasso effettivo di mora (c.d. T.E.MO.), è la pratica di ipotizzare ritardi nei pagamenti che non abbiano alcun riscontro nei fatti di causa, così come è errato parametrare la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non al capitale residuo al momento del pagamento, con lâeffetto di individuare un tasso di mora nettamente superiore a quello effettivamente applicato.
La penale per anticipata estinzione del mutuo non va computata nel TEG in quanto questa non costituisce un onere collegato allâerogazione del credito ma riguarda piuttosto una fase successiva e eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto, volta a indennizzare la parte mutuante della perdita del lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati.
Non comporta anatocismo la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, ossia mediante la previsione di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta di una quota di capitale e una quota di interessi. Ciò in quanto in ciascuna rata la quota di interessi è calcolata non sullâintero importo mutuato ma sulla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti.
Non comporta anatocismo lâaddebito di interessi moratori su rate non tempestivamente pagate, comprensive anche della quota di interessi corrispettivi. Ciò a condizione che sugli interessi moratori così calcolati non siano calcolati interessi.
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