Famiglia: se pende appello, non può instaurarsi altra lite sul minore davanti al tribunale per i Minorenni
Pubblicato il 04/03/17 11:25 [Doc.2599]
di Redazione IL CASO.it


Famiglia: se pende appello, non può instaurarsi altra lite sul minore davanti al tribunale per i Minorenni – Art. 709-ter anche d’ufficio

Corte App. Catania, decreto 26 gennaio 2017 (Pres. Francola, rel. Rita Russo)

PROCEDIMENTO INSTAURATO DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO – PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO – GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE – PENDENZA – PROPOSIZIONE DI ALTRA DOMANDA DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI – COMPETENZA DEL GIUDICE DI APPELLO – PERSISTENZA – SUSSISTE – TUTELA DEL PRINCIPIO DI CONCENTRAZIONE DELLE TUTELE – INAMMISSIBILITÀ DELLE AZIONI CD. DA DISTURBO
Si deve escludere che l'iniziativa del P.M. minorile vanifichi l'applicabilità della vis actractiva prevista dall'art. 38 disp. att. c.c. la cui ratio è di evitare l'uso strumentale del ricorso al giudice minorile quando sia già incardinato un procedimento riguardante il conflitto tra genitori nel quale, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, vengono in luce tutti i profili relativi all'affidamento dei figli minori, compresa la eventuale necessità di adottare provvedimenti come l'affidamento a terzi o limitativi della responsabilità genitoriale in funzione del best interest del minore, ancorchè non richiesti o sollecitati dalle parti (Cass. 432/2016e Cass.10365/2016 cit.). Si tratta di un principio cui non possono consentirsi deroghe e pertanto non si può consentire che il ricorso al Tribunale per i minorenni, proposto durante la pendenza del processo di impugnazione del provvedimento adottato dal Tribunale ordinario, costituisca una forma surrettizia di (ulteriore) impugnazione, in aperta violazione del principio di concentrazione delle tutele.


CONTROVERSIE GENITORIALI – SANZIONI EX ART. 709-TER C.P.C. – APPLICABILITÀ EX OFFICIO - SUSSISTE
Le sanzioni perviste dall’art. 709 ter c.p.c. possono essere applicate d’ufficio dal giudice


CONTROVERSIE GENITORIALI – ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CON I FIGLI – POTERI DEL GIUDICE – ORDINE DI RIENTRO DEL GENITORE – INAMMISSIBILITÀ – RIENTRO DEL MINORE – AMMISSIBILITÀ
La libertà personale e la libertà di circolazione sul territorio nazionale sono diritti fondamentali costituzionalmente protetti, e quindi in nessun caso si può imporre a un genitore che si sia allontanato dalla casa familiare, di rientrarvi; la legge consente eventualmente di allontanare i figli da detto genitore, se inadeguato, ma non certamente di limitare la libertà personale dell’adulto.


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