Somministrazione di gas: chiusura per morosità del punto di riconsegna e onere della prova
Pubblicato il 05/03/17 19:22 [Doc.2603]
di Redazione IL CASO.it


TRIBUNALE DI VERONA, 5 marzo 2017. Giudice Mirenda.

Somministrazione di gas - Testo integrato morosità gas (TIMG) - Richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità – Ricorso in via d’urgenza – Onere della prova a carico della società di somministrazione – Produzione del contratto – Necessità

La lettura della disposizione normativa contenuta nell’art. 5 del Testo integrato morosità gas (TIMG), avente ad oggetto la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, deve essere condotta in modo costituzionalmente orientato, tenendo conto del collegamento esistente tra le due fattispecie negoziali considerate (l’una tra impresa di distribuzione e utente del servizio di distribuzione, l’altra tra quest’ultimo e il cliente finale), la cui esistenza costituisce il presupposto di una disciplina parzialmente eterointegrata destinata a regolare compiutamente ed armonicamente un servizio pubblico essenziale quale la somministrazione di energia.

Pertanto, la società distributrice, concessionaria del servizio gas, che intenda accedere all’immobile dell’utente per disabilitare il contatore del gas, ha l’onere di produrre il contratto di fornitura stipulato dalla società di vendita del gas con l’utente stesso e ciò al fine di provare la legittimazione passiva di questi rispetto ad una pretesa giuridica che, sebbene stimolata dalla società di vendita, è riconducibile alla società istante.

Massima a cura di Redazione IL CASO.it


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