Invalidità permanente e onere del danneggiato di provare lâeffettivo svolgimento di attività economica
Pubblicato il 07/03/17 08:25 [Doc.2616]
di Redazione IL CASO.it
Cass. civ. sez. II, 7 febbraio 2017.
Danno alla persona - invalidità permanente - lesione all'integrità psico-fisica â Effetti sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica â Onere della prova del danneggiato
Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato â per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. 10/03/2016, n. 4673; Cass. 10/07/2015, n. 14517; v. anche Cass. 3/07/2014, n. 15238).
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità , che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass., ord., 4/05/2016, n. 8896). Il che non si è verificato nel caso all'esame.
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