Attività sciistica amatoriale e obbligo di diligenza dello sciatore che procede a monte
Pubblicato il 11/03/17 09:01 [Doc.2650]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Lecco, 15 gennaio 2017.

Segnalazione e massima a cura dell Avv. Gianfranco Di Garbo

Responsabilità Civile – Incidente sciistico – Disciplina speciale prevista dalla legge 263/2003 - Diligenza particolare richiesta allo sciatore che procede a monte

Agli incidenti sciistici si applica la disciplina speciale prevista dalla legge 263/2003 secondo la quale, nel caso di scontro tra sciatori, anche se vige la regola per cui, fino a prova contraria, si presume che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre il danno, allo sciatore che procede a monte è richiesta una particolare diligenza (con norme ulteriormente dettagliate dal D.M. 20 dicembre 2005, n. 20288 che contiene il c.d. «Decalogo dello sciatore»).


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