Sovra indebitamento: ente morale di diritto pubblico e facoltà dell’imprenditore agricolo di accedere ad entrambi gli istituti
Pubblicato il 12/03/17 06:18 [Doc.2651]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Ravenna, 15 febbraio 2016. Est. Farolfi.

Sovra indebitamento - Ente morale di diritto pubblico – Attività svolta – Attività agricola
Può accedere alla procedura di sovra indebitamento di cui alla legge 3/2012 l’ente morale di diritto pubblico che non abbia mai adottato forme privatistiche attraverso le quali perseguire le proprie finalità, che non eserciti attività di impresa commerciale e ove l’unica attività economica esercitata (peraltro in modo del tutto minoritario e servente rispetto alla più ampia finalità pubblicistica) sia da ricondurre a quella di carattere agricolo, pure essa notoriamente sottratta alle procedure concorsuali anche se svolta in forma di impresa, ex art. 2135 c.c., ed esplicitamente indicata dall’art. 7, co. 2 bis della citata legge. a proposito dei soggetti legittimati a proporre ai propri creditori un accordo di composizione della crisi.

Sovra indebitamento - Imprenditore agricolo - Accesso diretto ad entrambi gli istituti di composizione della crisi da sovra indebitamento
Gli imprenditori agricoli possono accedere al procedimento di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter e ss. della l. 3/2012 anche in assenza di espressa previsione dell’art. 7, comma 2-bis, potendo la liquidazione seguire ad una vicenda patologica dell’accordo relativo al sovraindebitamento, per conversione, ed anche a richiesta dello stesso debitore ex art. 14-quater, per cui appare evidente che gli imprenditori agricoli possano accedere ad entrambi gli istituti di composizione della crisi da sovra indebitamento in modo diretto.

Massima a cura di Franco Benassi


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