Piano del consumatore: verifica della fattibilità giuridica e attestazione di piano che evolva per più di tre/cinque anni
Pubblicato il 13/03/17 06:18 [Doc.2652]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Ravenna 10 marzo 2017. Est. Farolfi.
Sovra indebitamento â Piano del consumatore â Verifica della fattibilità giuridica â Ratio
Oltre alle condizioni di ammissibilità di cui allâart. 7 l. 3/2012 il tribunale è chiamato ad una verifica della fattibilità giuridica della proposta di piano del consumatore in termini non dissimili da quanto da tempo previsto nel concordato preventivo, risultando del tutto superfluo disporre oneri di pubblicità , costi prededuttivi e lâammissione al voto di una proposta che risulti radicalmente priva delle sue condizioni di ammissibilità e quindi, comunque non omologabile; ragioni di economicità , speditezza ed efficienza processuale impongono, infatti, in tali condizioni, una valutazione prognostica negativa anticipata alla fase di ammissione, non potendo ammettersi al voto una proposta che appaia priva di quelle condizioni minime che siano indispensabili, in caso di gradimento dei creditori, ai fini di una possibile successiva omologabilità del piano.
Sovra indebitamento â Attestazione del professionista OCC â Applicazione delle regole della revisione contabile - Principi elaborati dal CNDCEC - Piani di risanamento e revisione di dati contabili prospettici che evolvano per una durata futura superiore a 3/5 anni
Pur se non oggetto di specifica disciplina, alla relazione di attestazione del professionista OCC devono applicarsi le regole della revisione contabile seguite nel settore professionale di riferimento, che possono ritenersi riprodotte nei principi elaborati dal CNDCEC con riferimento alla più generale attestazione dei piani di risanamento e revisione di dati contabili prospettici. Come, infatti, evidenziato dai recenti âPrincipi di attestazione dei piani di risanamentoâ, approvati definitivamente il 3 settembre 2014 (ma con valore non innovativo, bensì riproduttivo delle leges artis del settore), va espressamente ritenuto che il âgiudizio di veridicità â dei dati aziendali (da intendersi mutatis mutandis con riguardo ai dati dellâattivo e del passivo del soggetto sovra indebitato) preceda, sia in senso logico che giuridico-economico, il âgiudizio di fattibilità â e che, inoltre, attraverso un rinvio ai principi ISAE 3400 si stabilisce espressamente che esula da un procedimento tecnicamente corretto ed attendibile la previsione ed attestazione di dati che si evolvano per una durata futura superiore a 3/5 anni complessivi.
Massima a cura di Franco Benassi
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