Rilevanza delle informazioni successivamente fornite ex art. 39 Reg. Consob 16190/2007
Pubblicato il 12/03/17 12:37 [Doc.2654]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Roma, 3 marzo 2017.

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Lorenzo Del Giudice

Intermediazione finanziaria – rifiuto del cliente di fornire informazioni sul profilo di rischio – elementi di prova dell’adeguatezza.

Nel caso in cui l’investitore abbia dichiarato nel 2004 (vigente il Regolamento Consob n. 11522/98) di non volere rilasciare informazioni inerenti al proprio profilo di rischio, le informazioni da questi successivamente rese nel 2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del Regolamento Consob 16190/2007 posso fornire elementi induttivi da cui, in mancanza di contrarie allegazioni nel giudizio da parte dell’investitore, dedurre le situazioni soggettive o oggettive precedenti alla dichiarazione in base alle quali l’intermediario ha valutato l’adeguatezza.


Intermediazione finanziaria – inversione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 23 TUF – limiti dell’inversione dell’onere della prova ed oneri probatori a carico dell’investitore.

L’art. 23, 6° comma, TUF (“Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) prevede un’inversione dell’onere della prova, limitatamente appunto ai giudizi di risarcimento dei danni, ponendo a carico dell’intermediario l’onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, mentre ogni altro elemento fattuale, posto dall’investitore a sostegno della domanda risarcitoria, deve essere da costui provato, in base a conferente allegazione, secondo le disposizioni comuni (Cass. SU 13533/2001).


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