Rilevanza delle informazioni successivamente fornite ex art. 39 Reg. Consob 16190/2007
Pubblicato il 12/03/17 12:37 [Doc.2654]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Roma, 3 marzo 2017.
Segnalazione e massima a cura dellâAvv. Lorenzo Del Giudice
Intermediazione finanziaria â rifiuto del cliente di fornire informazioni sul profilo di rischio â elementi di prova dellâadeguatezza.
Nel caso in cui lâinvestitore abbia dichiarato nel 2004 (vigente il Regolamento Consob n. 11522/98) di non volere rilasciare informazioni inerenti al proprio profilo di rischio, le informazioni da questi successivamente rese nel 2008 ai sensi e per gli effetti dellâart. 39 del Regolamento Consob 16190/2007 posso fornire elementi induttivi da cui, in mancanza di contrarie allegazioni nel giudizio da parte dellâinvestitore, dedurre le situazioni soggettive o oggettive precedenti alla dichiarazione in base alle quali lâintermediario ha valutato lâadeguatezza.
Intermediazione finanziaria â inversione dellâonere della prova ai sensi dellâart. 23 TUF â limiti dellâinversione dellâonere della prova ed oneri probatori a carico dellâinvestitore.
Lâart. 23, 6° comma, TUF (âNei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati lâonere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiestaâ) prevede unâinversione dellâonere della prova, limitatamente appunto ai giudizi di risarcimento dei danni, ponendo a carico dellâintermediario lâonere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, mentre ogni altro elemento fattuale, posto dallâinvestitore a sostegno della domanda risarcitoria, deve essere da costui provato, in base a conferente allegazione, secondo le disposizioni comuni (Cass. SU 13533/2001).
© Riproduzione Riservata