Concordato preventivo e incasso di somme susseguenti ad anticipazioni integralmente erogate prima del deposito della domanda
Pubblicato il 13/03/17 12:27 [Doc.2661]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 2 marzo 2017. Pres. est. Paluchowski.

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Conto corrente, anticipazione fatture Italia, Finimport e Finexport - Mandato all’incasso e patto di annotazione in conto corrente ed elisione del passivo del cliente - Incasso di somme susseguenti ad anticipazioni integralmente erogate prima del deposito della domanda di concordato - Esclusione

Nel concordato preventivo, lo scioglimento dei contratti pendenti previsto dall’art. 169-bis l. fall. (nella specie, contratto di conto orrente, anticipazione fatture Italia, Finimport e Finexport), non può consentire al debitore l’incasso di somme susseguenti ad anticipazioni ntegralmente erogate prima del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva nella esecuzione dei contratti di anticipazione, cui acceda mandato all’incasso e patto di annotazione in conto corrente ed elisione del passivo del cliente.

Segnalazione dell'Avv. Edoardo STAUNOVO-POLACCO
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