Quote “scontatissime” alla figlia. La cessione è di certo fittizia
Pubblicato il 15/03/17 08:19 [Doc.2672]
di Redazione IL CASO.it


È indice di frode fiscale la presunta riorganizzazione del patrimonio familiare che, in realtà, mira a mettere al sicuro le partecipazioni societarie dalla procedura di riscossione coattiva

La Corte di cassazione, con sentenza n. 7682 del 17 febbraio 2017, ha ritenuto sussistente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000, nel caso di un imprenditore che aveva ceduto le quote aziendali alla figlia per un prezzo irrisorio, non avendo disponibilità economiche sufficienti a estinguere il debito con l’erario.

La vicenda processuale
Un imprenditore aveva effettuato a favore della propria figlia una cessione del 50% delle quote di partecipazione in una Srl, per il modesto importo di 10mila euro, sebbene la società fosse proprietaria di immobili stimati, complessivamente, in oltre 360mila euro.
A fronte di tale operazione, il Gip del tribunale di Torino emetteva una condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Tale pena veniva successivamente confermata con pronuncia della Corte di appello, avverso cui l’imprenditore proponeva ricorso in Cassazione, giustificando l’operazione di cessione sulla base di un presunto riassetto del patrimonio di famiglia.

La pronuncia della Corte
La terza sezione penale, investita della questione, ha ribadito la sussistenza del reato di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000.
In primo luogo, la pronuncia evidenzia che la sentenza di appello aveva individuato sussistere plurimi e concreti elementi a conferma dell’ipotesi accusatoria, tali da far concludere – al di là di ogni ragionevole dubbio – che la cessione del 50% delle quote della Srl, effettuata dal ricorrente in favore della figlia, fosse stata dettata da un’esclusiva finalità non consentita: la sottrazione delle stesse alla procedura di riscossione coattiva, che l’imprenditore avrebbe verosimilmente patito da lì a poco.

Peraltro, è stata riscontrata l’assenza di una qualsivoglia ratio lecita sottesa all’operazione suddetta, risultata priva di giustificazione con riguardo sia al cedente che alla cessionaria, posto che il riferimento – di cui al contratto di cessione – alla partecipazione societaria quale “strumento dell’attività professionale svolta” dalla figlia è risultato meramente assertivo e generico.
Difatti, la figlia, all’epoca dei fatti, non svolgeva alcuna attività e non disponeva di alcun reddito, risultando soltanto titolare di un partita Iva.
Pertanto, la necessità di provvedere alla “riorganizzazione” del patrimonio familiare del ricorrente, indicata quale fondamento del negozio, è stata considerata dalla Corte come meramente tautologica e priva di effettivo contenuto. Peraltro, l’imprenditore aveva provveduto a istituire un trust in favore (sempre) della figlia, per cui, anche tale aspetto è stato interpretato dalla Cassazione, al pari di quanto già ritenuto dai giudici di merito, come indizio di una più ampia strategia di formale spossessamento dei propri beni (alla quale partecipava anche la cessione).

Singolare, del resto, era lo scopo attribuito al trust medesimo ossia “la creazione di un patrimonio finalizzato alla cura dei propri figli ed eventualmente di una adeguata istruzione dei propri nipoti”, sebbene la figlia non avesse figli e tantomeno ci fossero nipoti.
I suddetti elementi sono stati, dunque, considerati, dalla suprema Corte, idonei a rivelare che l’unico fine dell’atto di cessione di quote fosse la volontà di rendere inattaccabili ai creditori i beni conferiti nel medesimo istituto.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, i giudici di legittimità hanno concluso per la condanna dell’imprenditore, evidenziando, in particolare, la sussistenza di due indici rivelatori del reato: il modesto prezzo di cessione delle quote della Srl e la mancanza di disponibilità monetaria (pari a soli 3.500 euro).
Maria Lembo
pubblicato Martedì 14 Marzo 2017
(www.fiscooggi.it)


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