Figli maggiorenni: se perdono il lavoro, l’obbligo del mantenimento non rivive
Pubblicato il 15/03/17 08:40 [Doc.2678]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., Sez. VI-1, ordinanza 14 marzo 2017 n. 6509 (Pres. est. Di Virgilio)

FIGLI MAGGIORENNI – REPERIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA – SUCCESSIVA PERDITA DEL LAVORO – REVIVISCENZA DELL’OBBLIGO DEL MANTENIMENTO - ESCLUSIONE

In materia di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui questi ultimi raggiungono l’indipendenza economica reperendo un lavoro. Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (così le pronunce di questa Corte del 28/1/2008, n. 1761 e del 2/12/2005, n. 26259).


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