Legittima la procedura di notifica al legale residente in altro comune
Pubblicato il 16/03/17 08:35 [Doc.2690]
di Redazione IL CASO.it


Se domiciliato in un municipio diverso da quello della sede della persona giuridica, l’ufficio non ha l’onere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società

La lettera e dell’articolo 60, Dpr 600/1973, prevede che, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
A sua volta, l’articolo 145 cpc, al primo comma, dispone che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede e che la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente, qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La sentenza della Cassazione 26540/2016 si colloca consapevolmente nel nuovo orientamento giurisprudenziale del Supremo giudice sulla legittimità della notifica degli avvisi di accertamento al legale rappresentante della persona giuridica o di un ente anche quando quest’ultima abbia la sua sede legale in un comune diverso da quello ove il suo legale rappresentate abbia la propria residenza.

La giurisprudenza tributaria di legittimità aveva ritenuto che la notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre a essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale in base alla piana interpretazione dell’articolo 139 del codice di rito civile, il cui primo comma dispone che, se la notifica non avviene a mani proprio, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
In questo senso, si veda la sentenza della suprema Corte 12 marzo 2002, n. 3558; successivamente, però, il supremo Collegio, con le sentenze – citate da questa in rassegna – n. 1206 del 20 gennaio 2011, n. 18934 del 24 settembre 2015, n. 25272 del 28 novembre 2014, ha ritenuto che il combinato disposto dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 145 cpc. non è posto a garanzia del contribuente, ma a tutela dell’operatività dell’ufficio finanziario.

La pronuncia della Corte di legittimità in commento ne fa conseguire che, allorquando il legale rappresentante sia domiciliato in un comune diverso da quello della sede della persona giuridica, l’Amministrazione finanziaria non ha l’onere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società, in quanto ciò “vanificherebbe la ‘ratio’ della previsione di tale domicilio”, ossia quella estrapolata dal precedente articolo 58 del Dpr 600/1973.

Invero, nella cennata pronuncia 24 settembre 2015, n. 18934, la situazione di fatto risultava diversa, in quanto v’era stato il mancato adempimento dell’onere del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e ciò legittima l’ufficio procedente a eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata, con l’effetto della legittimità della notificazione presso la residenza del destinatario, mediante consegna al coniuge convivente.
Nello stesso senso la mentovata ordinanza del 2014 per la quale, non potendo essere addossato all’Amministrazione finanziaria l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio a seguito dell’inosservanza dell’onere di comunicare la variazione di domicilio, è stata ritenuto legittimo il procedimento notificatorio mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale, in esito a ricerche svolte nel comune del domicilio fiscale dell’ente.
Soltanto nella decisione, parimenti citata da questa che si annota, 20 gennaio 2011, n. 1206, è stata ritenuta legittima la notificazione al legale rappresentante della società – e sempreché indicato negli atti – presso la sua residenza situata in un comune diverso dal domicilio fiscale dell’ente, ma pur sempre a seguito del mancato adempimento, originario o successivo, del cennato onere di comunicazione di variazione del domicilio dell’ente.
Si auspica un intervento chiarificatore della suprema Corte nella sua più autorevole composizione.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Mercoledì 15 Marzo 2017
(www.fiscooggi.it)


© Riproduzione Riservata