Lite temeraria e condanna per genitore che adisce il Tribunale ordinario per eludere la competenza del TM
Pubblicato il 16/03/17 08:40 [Doc.2693]
di Redazione IL CASO.it


Massima a cura di Giuseppe Buffone

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 9 marzo 2017 (Pres. Cosmai, rel. Muscio)

RIPARTO DI COMPETENZA TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE MINORILE – PROCESSO PENDENTE DAVANTI AL TM – AZIONE PROPOSTA DAVANTI AL TO – AZIONE CD. DA DISTURBO – LITE TEMERARIA – SUSSISTE – FINALITÀ NON MERITEVOLE DI TUTELA – TENTATIVO DI SOTTRAZIONE DELLA COMPETENZA AL GIUDICE PREVIAMENTE ADITO

In materia di riparto di competenza tra Tribunale per i Minorenni (TM) e Tribunale Ordinario (TO), con riferimento al caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto davanti all’ufficio minorile prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, nel rispetto del principio della perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art 5 cod. proc. civ. In particolare, nel caso in cui, a fronte di un processo minorile pendente e in cui sia stata espletata una CTU (dunque, in avanzata fase istruttoria), una delle parti instauri nuova e autonoma causa davanti al Tribunale ordinario, per sottrarre all’ufficio previamente adito la competenza (cd. azione da disturbo), si realizza un uso distorto dello strumento processuale che giustifica la sanzione ex art. 96 comma III c.p.c. per lite temeraria.


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