Patrocinio a spese dello Stato, onorario del difensore d’ufficio e prescrizione presuntiva
Pubblicato il 18/03/17 10:19 [Doc.2712]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova, 24 febbraio 2017. Giudice Mauro Bernardi.

Patrocinio a spese dello Stato – Onorario del difensore d’ufficio - Prescrizione presuntiva – Applicabilità – Esclusione – Rilevabilità d’ufficio - Esclusione

All’onorario spettante al difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva nei confronti dell’imputato non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 2956 n. 2 c.c., per incompatibilità di tale disposizione rispetto alla ratio sottesa alla disciplina sulla prescrizione presuntiva, né l’eccezione di prescrizione è rilevabile d’ufficio dal giudice.


Tribunale di Mantova
Sezione Prima
Il Coordinatore di Sezione quale delegato del Presidente,
sciogliendo la riserva di cui al verbale del 21-2-2017 così provvede:
- letto il ricorso n. 3911/16 R.G., tempestivamente proposto in data 12-10-2016 ex artt. 15 d. lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c., 170 d.p.r. 115/2002, dall’avv. A. A., avverso il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Mantova in data 14-9-2016 (e notificato in data 5-10-2016) nell’ambito del procedimento penale n. 3512/10 R.G.N.R. e n. 155/12 R.G. Trib. in cui imputato è E. H. A.;
- rilevato che il ricorrente, quale difensore d’ufficio del predetto imputato, ha censurato il decreto sopra menzionato con cui il Giudice, aveva rigettato l’istanza di liquidazione dei compensi da egli presentata;
- osservato che il Giudice, d’ufficio, ha dedotto la maturata prescrizione del diritto al compenso assumendo che la prestazione professionale si sarebbe esaurita il 4-5-2012 (data di pronuncia della sentenza nei confronti dell’imputato), sicché, essendo stata la richiesta di liquidazione presentata il 14-7-2015, era decorso il termine triennale previsto dall’art. 2956 n. 2 c.c.;
- rilevato che il ricorrente ha dedotto l’erroneità della decisione posto che dalla data di conclusione dell’attività professionale (il 4-5-2012) e il primo atto interruttivo della prescrizione erano decorsi meno di tre anni (in data 25-9-2014 egli aveva notificato il decreto ingiuntivo all’imputato cui avevano fatto seguito in data 25-2-2015 la notifica del precetto e, successivamente, il 14-4-2015 il pignoramento mobiliare presso il debitore con esito negativo);
- osservato che l’istante ha chiesto che, in riforma dell’impugnato provvedimento, gli venga liquidato il compenso sulla base della nota a suo tempo presentata;
- rilevato che non si sono costituiti né il Ministero della Giustizia né l’imputato né ha presenziato il P.M. pure notiziato;
- considerato che, anche a prescindere dalla circostanza che l’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio (in tal senso si vedano Cass. pen. 27-1-2009 n. 3647; Cass. pen. 2-10-2008 n. 37539; in termini generali v. Cass. 1-7-1996 n. 5959; Cass. 8-2-1994 n. 1248), deve ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui all’art. 2956 c.c. (cfr. Cass. pen. 3647/09 e Cass. pen. 37539/08 cit.; sulla non applicabilità della prescrizione presuntiva ai crediti di giustizia v. anche Dir. Gen. Giust. Civ. – Dip. Aff. Giust. nota n. 0159106.U del 27-11-2013) avuto riguardo alla particolare natura della obbligazione in questione, atteso che può ritenersi pacifico che il pagamento non sia mai avvenuto e che, d’altro canto, in tanto lo Stato effettua il pagamento del compenso al difensore (nel caso di specie d’ufficio) in quanto il professionista abbia previamente presentato apposita istanza al giudice competente che provvede alla liquidazione sicché tale meccanismo, anche per le formalità da cui è contrassegnato, appare incompatibile con la disciplina delle presunzioni presuntive la cui ratio si fonda sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l’estinzione del debito avviene di regola contestualmente all’esecuzione della prestazione senza che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza che gli consenta di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto a estinguere il debito;
- osservato che non sono decorsi i termini della prescrizione ordinaria applicabile anche al tipo di credito in questione;
- considerato pertanto che il ricorso merita accoglimento e che al difensore va riconosciuto il compenso, facendosi applicazione, ratione temporis, del d.m. 140/2012, attribuendosi per l’effetto l’importo di € 2.700,00 (300+600+900+900) che deve essere però dimidiato ai sensi dell’art. 9 del d.m. in questione ottenendosi così € 1.350,00 su cui va applicata la ulteriore detrazione di un terzo in virtù della disposizione speciale di cui all’art. 106 bis del d.p.r. 115/2002 introdotto, ai fini di contenimento della spesa pubblica, dalla legge 27-12-2013 n. 147, ottenendosi così la somma di € 900,00 (1.350-1/3);
- ritenuto che le ragioni della decisione, la parziale reciproca soccombenza e l’esistenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di merito in ordine ai temi oggetto del presente giudizio giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

p.t.m.
- in accoglimento del ricorso liquida in favore dell’avv. A. A. l’importo di € 900,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo di pagamento nei confronti dell’erario ex art. 171 del d.p.r. 115/2002;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
- Si comunichi.
Mantova, 24 febbraio 2017.
Il Coordinatore della I Sezione
dott. Mauro Bernardi


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