Corte Ue: sull’esdebitazione disco verde alla norma italiana
Pubblicato il 21/03/17 08:14 [Doc.2727]
di Redazione IL CASO.it


L’esame comparativo per la verifica della compatibilità con le disposizioni comunitarie prende le mosse da una controversia tra l’Amministrazione fiscale nazionale e un contribuente

Con la pronuncia del 16 marzo 2017, resa nella causa 493/15, la Corte di giustizia, nell'ambito di una controversia sorta tra l'Amministrazione fiscale italiana e un contribuente della stessa nazionalità, si è pronunciata sull'articolo 4, paragrafo 3, TUE e sugli articoli 2 e 22 della sesta direttiva Iva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e, in particolar modo, sulla compatibilità degli stessi con la procedura di esdebitazione prevista dal diritto italiano.

Le origini della controversia
La controversia nasce dal fatto che con un decreto del tribunale competente per territorio veniva concesso al contribuente una esdebitazione in relazione al fallimento di una società ove lo stesso era socio accomandatario. In seguito a tale decreto, l'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente una cartella di pagamento a titolo di Iva e Irap. Avverso tale atto dell'Amministrazione fiscale, il socio accomandatario della fallità società proponeva ricorso innanzi la competente commissione tributara di primo grado, la quale accoglieva la domanda e annullava l'atto impositivo. Stessa decisione prendevano i giudici tributari di secondo grado che confermavano la decisione dichiarando illegittimo l'atto del Fisco. L'Agenzia delle entrate proponeva dunque ricorso di ultima istanza dinanzi alla suprema corte di cassazione.

La posizione della Corte di cassazione
Al riguardo, i magistrati di piazza Cavour, dopo aver ricordato come la procedura di esdebitazione sia tesa a consentire al suo beneficiario una nuova partenza dopo aver cancellato tutti i debiti pregressi nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti dalla liquidazione fallimentare, permettendo a tale debitore di ridiventare un soggetto economico attivo, si interroga sulla compatibilità della procedura di esdebitazione con il diritto dell’Unione. Infatti, la corte di cassazione ritiene che, elencando tassativamente, all’articolo 142, terzo comma, della legge fallimentare, i debiti da cui il debitore può essere liberato, senza menzionare i crediti tributari, il legislatore italiano abbia considerato che il soggetto che può beneficiare della procedura di esdebitazione può essere liberato anche dal pagamento dei debiti fiscali. Di tale conclusione deve però essere valutata la compatibilità con il diritto sovranazionale.

Il rinvio dinanzi alla Corte di giustizia
Per tali motivi, i giudici del rinvio hanno deciso di sospendere il procedimento dinanzi loro pendente per interrogare i magistrati comunitari se l’articolo 4, paragrafo 3, TFUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che gli stessi sono contrari all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale che prevede l’estinzione dei debiti nascenti dell’Iva in favore dei soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione disciplinata dagli articoli 142 e 143 della legge fallimentare italiana.

La normativa comunitaria
Per ciò che concerne il contesto normativo comunitario di riferimento, rileviamo come il diritto dell'Unione europea preveda, all'articolo 2 della sesta direttiva, che sono soggette all’Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del Paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, come pure le importazioni di beni. Il successivo articolo 22 dispone invece che ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine stabilito dagli Stati membri, che ogni soggetto passivo deve pagare l’importo netto dell’Iva al momento della presentazione della dichiarazione periodica e che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire eventuali altri obblighi ritenuti necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi fiscali.

La normativa fiscale italiana
Per quanto riguarda invece il diritto italiano, il decreto legislativo n. 5, del 9 gennaio 2006 ha introdotto la procedura di esdebitazione, modificando gli articoli dal 142 al 144 della legge fallimentare. Attualmente, dunque, il soggetto fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione, tra l'altro, che abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti; non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa.

La posizione degli eurogiudici
Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i giudici europei hanno innanzitutto ricordato come gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva Iva nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE pongano a carico degli Stati membri l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’Iva nel loro territorio.

Tanto precisato, la Corte di giustizia ha evidenziato come la procedura di esdebitazione disciplinata dalla normativa italiana, e della quale sono state esaminate le finalità e limiti soggettivi di utilizzo, preveda un rigoroso esame svolto caso per caso da un organo giurisdizionale. Essa consente inoltre allo Stato membro interessato, detentore di un credito Iva, da un lato, di fornire ai magistrati incaricati della procedura di esdebitazione un parere sulla domanda del debitore che chiede il beneficio di tale procedura e dall’altro di proporre eventualmente ricorso contro la decisione che dichiara inesigibili i debiti Iva non integralmente soddisfatti, innescando così di fatto un secondo controllo giurisdizionale.

In tale contesto, i magistrati comunitari hanno giudicato la procedura di esdebitazione prevista dal diritto italiano normativamente ben congegnata, essendo assoggettata a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie per quanto riguarda la riscossione dei crediti Iva, non risolvendosi in ultima istanza in una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’Iva che sarebbe stata contraria al diritto comunitario.

Inoltre, i giudici sovranazionali hanno altresì chiarito che la procedura di esdebitazione prevista dalla normativa italiana, per i soggetti a cui è rivolta, per le situazioni oggettive nelle quali può applicarsi, per le finalità che persegue, per i limiti e i vincoli che la contraddistinguono non può essere qualificata assolutamente come aiuto di Stato.

Le conclusioni della Corte
Per i motivi esaminati, la Corte di giustizia ha ritenuto di fornire la propria interpretazione pregiudiziale sulla questione sollevata dalla suprema corte di cassazione italiana statuendo recisamente che "il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti Iva siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta".

Data della sentenza
16 marzo 2017
Numero della causa
Causa C-493/15
Nome delle parti
Agenzia delle Entrate
contro
MI
Mauro Di Biasi
pubblicato Venerdì 17 Marzo 2017
(www.fiscooggi.it)


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