Abbandono della casa familiare, domanda di addebito e condanna alle spese di lite
Pubblicato il 22/03/17 08:33 [Doc.2741]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Luisa Dabbene del Foro di Asti

Sentenza n. 253/2017 del Tribunale di Asti – Sez. Civile in composizione collegiale del 8 marzo 2017 – pubblicata il 20.3.2017. Giudice rel. Dott.ssa M. Caineri. Presidente Dott. P. Rampini.

Separazione di coniugi – Allontanamento dalla residenza familiare e violazione dei doveri nascenti dal vincolo coniugale – Domanda di addebito – Fondatezza.
Onere della prova in capo al coniuge che ha posto in essere la condotta – Compete. Condanna del coniuge soccombente al pagamento delle spese di lite - Sussiste.

E’ meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione nei confronti del coniuge che, dopo solo qualche mese dalla data del matrimonio, abbandona la residenza coniugale per decisione unilaterale ed ingiustificata, in assenza di precedenti e diverse circostanze ostative alla protrazione dell’unità coniugale. Grava sul medesimo l’onere di dimostrare l’eventuale sussistenza di una giusta causa a sostegno della propria condotta. La pronuncia sulle spese di lite segue la soccombenza.


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