Interdizione e amministrazione di sostegno: criterio discretivo
Pubblicato il 23/03/17 08:14 [Doc.2742]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione a cura del dott. Gianluigi Morlini
Massima a cura del Dott. Carlo Bianconi

Tribunale di Vercelli, Ufficio del Giudice tutelare; decreto 28.12.2016; Est. Bianconi.

Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia – interdizione e amministrazione di sostegno – criterio discretivo – maggior grado di protezione assicurato dall’interdizione – esclusione - maggiore adeguatezza dell’amministrazione di sostegno nella generalità delle situazioni di bisogno – sussiste.

Non può essere condivisa l’opinione secondo la quale, in certi casi, la misura dell’interdizione sarebbe maggiormente tutelante rispetto a quella dell’amministrazione di sostegno, in relazione a ragioni anagrafiche o riconducibili alla natura vasta e composita del patrimonio del soggetto privo di autonomia, criteri discretivi che non è possibile rinvenire nel panorama normativo.
Al contrario, la misura di amministrazione di sostegno, con gli opportuni correttivi, è sempre maggiormente protettiva del soggetto bisognoso, sulla scorta di una rigorosa analisi degli istituti di diritto positivo del nostro Ordinamento (tra i quali: l’identità dei requisiti per la nomina ad amministratore di sostegno e dei relativi obblighi, rispetto alla tutela; la maggiore protezione, nell’amministrazione di sostegno, in esito al compimento di atti non autorizzati; i vantaggi processuali ed economici per il beneficiario; la possibile minore limitazione della capacità di agire del beneficiario; la possibile l’estensione, in favore del beneficiario – oltre che delle limitazioni e delle decadenze – anche degli “effetti” benefici, dell’interdizione o dell’inabilitazione).
Può dunque affermarsi la maggiore adeguatezza dell’amministrazione di sostegno, rispetto alla tutela, con riferimento alla totalità delle situazioni di bisogno.


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