Conto corrente con apertura di credito e rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale
Pubblicato il 23/03/17 08:19 [Doc.2750]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara.

Tribunale Civile di Teramo 22.03.2017 - Giudice Unico Dott.ssa Francesca Avancini.

Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali, C.M.S, valute e spese di tenuta con rinvio al c.d. “uso piazza” - Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con relativi quesiti.

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi, le C.M.S, le valute e spese di tenuta con il rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale.


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