Diritto di voto dei creditori privilegiati pagati oltre lâanno dallâomologazione del concordato preventivo
Pubblicato il 23/03/17 08:45 [Doc.2752]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura degli avv.ti Filippo Canepa e Matteo Lamperti
Concordato preventivo â diritto di voto â voto dei creditori privilegiati per i quali è previsto il pagamento oltre lâanno dallâomologazione â determinazione ed incidenza del voto
Ai fini delle operazioni di voto, che dovranno necessariamente interessare anche le classi dei creditori di rango privilegiato per cui è previsto il pagamento entro un periodo superiore allâanno di moratoria ex art. 186-bis, comma 2, lett. c) legge fall., non è condivisibile il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la âmisuraâ del voto sarebbe parametrata allâentità della perdita subita per il ritardato pagamento (ultra annuale), ovviamente nella misura in cui tale perdita economica non sia neutralizzata dal riconoscimento degli interessi pure previsti nella proposta.
Il quadro sistematico di riferimento, in particolare lâart. 177, comma 2, parte seconda (rinuncia totale o parziale della prelazione per la parte di credito non coperta da garanzia) e lâart. 177, comma 3, (soddisfazione non integrale del credito privilegiato) sembrano infatti ancorare il diritto di voto non tanto alla misura della perdita economica (il voto viene espresso per lâintero credito nominale degradato e non per la parte rimasta insoddisfatta e costituente quindi il sacrificio patrimoniale) quanto a quella parte di credito il cui regime ordinario muta per effetto dellâammissione del debitore alla procedura concordataria. Il pagamento oltre lâanno del creditore privilegiato comporta dunque il mutamento del regime giuridico dellâintero credito che muta appunto per lâeffetto del concordato.
Lâespresso dettato normativo dellâart. 186 bis, comma 2, lett. c) legge fall. peraltro non prevede il voto per quella parte di credito destinata ad essere dilazionata entro lâanno (pur mutando anchâesso il regime giuridico) con la conseguenza che lâentità del voto dovrà essere parametrata esclusivamente a quella parte di credito privilegiato dilazionata oltre lâanno.
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