Polizza vita a favore della moglie tra i beni sequestrabili all’indagato
Pubblicato il 30/03/17 08:15 [Doc.2791]
di Redazione IL CASO.it


Il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario dell’assicurazione non esclude che i premi versati dall’inquisito possano essere sottoposti alla procedura cautelativa

Nell’ipotesi di evasione fiscale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può avere a oggetto anche una polizza vita in favore della moglie stipulata dal marito (evasore) con il proprio denaro. In questi casi ciò che assume rilievo, infatti, è la facoltà di revoca da parte di chi corrisponde il premio.
A fornire questa precisazione è stata la Corte suprema, con la sentenza 11945 del 13 marzo 2017.

Fattispecie processuale
La vicenda ha riguardato due coniugi indagati per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, previsti dagli articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000, e 1, comma 143, della legge 244/2007.
In particolare, con decreto del Gip, era stato disposto, nei confronti del marito, il sequestro preventivo per equivalente di un conto corrente bancario a lui intestato nonché della polizza assicurativa sulla vita avente come beneficiaria la moglie, essendo stati ritenuti, sulla base degli articoli sopra richiamati, profitto dei reati tributari di omessa dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta 2006, 2007 e 2008, e di infedele dichiarazione dei redditi, per i periodi 2010 e 2011, con relativa evasione d’imposta pari a oltre 2 milioni di euro.

I coniugi impugnavano il provvedimento di sequestro, ma sia il Giudice delle indagini preliminari, prima, sia il Tribunale del riesame, poi, rigettavano le lagnanze dei ricorrenti, confermando il provvedimento di sequestro.
Avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame, i coniugi presentavano ricorso presso la Corte suprema, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione della legge penale laddove il Tribunale del riesame, nel ritenere non appartenente alla moglie la polizza oggetto di sequestro, avrebbe confuso il diritto di credito del beneficiario e/o del terzo nei confronti dell’assicuratore ex articolo 1920 cc, con il diritto alla riscossione dell’indennità assicurativa alla morte del contraente.

Le osservazioni della Corte suprema
I giudici di legittimità, consolidando un orientamento già in precedenza evidenziato, hanno rigettato il ricorso dei coniugi, ritenendo l’operato dei giudici di merito conforme ai principi di diritto.

Sono state disattese sia la doglianza della moglie, secondo cui la somma impiegata per la polizza era di sua esclusiva pertinenza, sia quella del marito riguardante la consistenza del proprio patrimonio, con la possibilità di fornire adeguate garanzie di soddisfazione dei crediti tributari da parte dello Stato.
La Cassazione ha ribadito la legittimità del sequestro preventivo della polizza assicurativa sulla vita della moglie, precisando che spetta al giudice del merito individuare i beni da sottoporre al vincolo reale, non rilevando le preferenze eventualmente espresse dall’indagato (Cassazione, 41049/2011).

Nella pronuncia in esame viene, difatti, chiarito che “il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’articolo 1923 del codice civile attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo (Cass., Sez. 6, n. 12838/2011). Né potrebbe affermarsi il divieto di sequestro alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo disposto nel processo penale (Cass., Sez. 5, n. 43026/2009)”.

In merito alla doglianza circa una presunta illegittimità del sequestro nell’ipotesi di assicurazione stipulata in favore di un terzo, i giudici hanno sottolineato che il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell’articolo 1920, comma 3, cc, secondo cui “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, non esclude che i premi versati dall’indagato possano essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Ciò in quanto, evidenzia la Cassazione, anche dopo il pagamento delle relative somme, il denaro non può considerarsi definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario, considerata la possibilità di revoca del beneficio, prevista dall’articolo 1921 cc (secondo cui la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente, salvo che sia intervenuta la morte del contraente) e tenuto conto, inoltre, della possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex articolo 1925 del codice civile.

Al presunto evasore fiscale può, pertanto, essere sequestrata la polizza vita stipulata, con il suo denaro, in favore della moglie, poiché ciò che assume rilievo è la facoltà di revoca da parte di chi corrisponde il premio.
Andrea Santoro
pubblicato Mercoledì 29 Marzo 2017
FiscoOggi


© Riproduzione Riservata