Cessione del credito Iva a scopo di garanzia: effetti verso il Fisco
Pubblicato il 30/03/17 08:19 [Doc.2792]
di Redazione IL CASO.it
Sollecitata da una richiesta di consulenza giuridica, lâAgenzia analizza gli esiti, la struttura, la funzione e le caratteristiche di questo particolare tipo di contratto
Con la risoluzione 39/E del 28 marzo 2017, lâAgenzia delle Entrate, per la prima volta, esamina il contratto di cessione del credito Iva a scopo di garanzia (contratto frequente nella prassi bancaria), chiarendo i suoi effetti nei confronti dellâamministrazione finanziaria.
Due, in particolare, erano i quesiti posti da un ufficio territoriale mediante istanza di consulenza giuridica:
- quali fossero i requisiti essenziali di questo tipo di contratto
- se alcune specifiche clausole previste dalle parti potessero avere effetto, e in che limiti, verso lâamministrazione finanziaria.
Circa il primo quesito, la risoluzione dapprima analizza, in generale, gli effetti, la struttura e la funzione del contratto di cessione del credito, e poi, in particolare, le caratteristiche del contratto di cessione del credito a scopo di garanzia.
Come evidenziato nel documento di prassi, quindi, con la cessione del credito, questâultimo, mediante il consenso delle parti legittimamente manifestato (secondo il principio consensualistico, tipico dei contratti a effetti reali), passa da un soggetto a un altro.
Lâobbligazione trasferita, pertanto, rimane inalterata in tutti i suoi elementi, salvo che dal lato soggettivo, in cui si ha una âsuccessione del credito a titolo particolareâ.
In altri termini, in questo caso, un creditore si sostituisce a un altro, anche senza il consenso del debitore ceduto, âpurché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla leggeâ (articolo 1260 del codice civile). La cessione del credito, infatti, è efficace nei confronti del debitore quando questi lâha accettata o anche a seguito di semplice notifica (articolo 1264 cc). Pertanto, salvo eccezioni, la libera circolazione dei crediti, consentendo il trasferimento di âricchezza futuraâ, costituisce uno degli interessi meritevoli di tutela dallâordinamento.
Ciò posto, la risoluzione osserva che, nella fattispecie, la cessione del credito si collega funzionalmente a un contratto di finanziamento, cosicché il contratto stipulato dalle parti può qualificarsi come un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia.
Tale collegamento emerge chiaramente dalla clausola in base alla quale il titolare del credito Iva trasferisce il credito al soggetto con il quale ha stipulato un contratto di finanziamento per garantire lâadempimento di questâultimo. Clausola che viene citata dalla risoluzione, secondo cui âLa Cedente ⦠cede il credito Iva alla cessionaria, che accetta, a garanzia dellâesatto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantiteâ, le quali sono definite come âtutti i crediti, esistenti e futuri, della Cessionaria nei confronti della Cedente derivanti dai Contratti di finanziamentoâ.
In questo caso, quindi, la garanzia, atipica e reale, si compie con il trasferimento a titolo gratuito dei crediti Iva. Gli stessi sono ritrasferiti al cedente al verificarsi dellâadempimento delle obbligazioni previste dal contratto di finanziamento, evento, questâultimo, che si configura come condizione risolutiva del contratto di cessione del credito. Lâefficacia del contratto di cessione del credito Iva, infatti, âscade nel momento in cui le obbligazioni di pagamento della cedente nei confronti della Cessionaria ai sensi dei contratti di Finanziamento siano state pienamente adempiute⦠Al termine del periodo di Efficacia, la Cessione perderà automaticamente efficacia e si intenderà risolta, tutti i diritti connessi al credito Iva si ricongiungeranno in capo alla Cedenteâ¦â.
Conclusioni
Qualificata, pertanto, la specifica fattispecie come contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, la risoluzione affronta i singoli quesiti posti, giungendo alle seguenti conclusioni:
la cessione del credito Iva chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato allâamministrazione finanziaria, è efficace nei confronti di questâultima, ai sensi del combinato disposto dallâarticolo 43-bis, comma 3, Dpr 602/1973 e dellâarticolo 1, comma 4, Dm 384/1997
è parimenti efficace nei confronti dellâamministrazione finanziaria la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente. Nel contratto di cessione del credito a scopo di garanzia è, infatti, fisiologico che il credito Iva sia incassato dal cedente, cui il credito si ritrasferisce automaticamente a seguito dellâadempimento del debito garantito. Al contrario, in caso di eventi âpatologiciâ del contratto di finanziamento, è significativa la clausola secondo cui âQualora la Cessionaria invii alla Cedente una comunicazione di risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, la Cessionaria avrà diritto di richiedere allâAmministrazione Finanziaria di pagare il Credito Iva su un conto corrente ad essa intestatoâ¦â
nel caso concreto non si realizza una ârinunciaâ alla cessione del credito da parte della cessionaria, che si configurerebbe, nella sostanza, come una seconda cessione del credito (in quanto tale, vietata dallâarticolo 43-bis, comma 1, Dpr 602/1973), bensì la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario. Si tratta, come sopra evidenziato, della conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva della cessione, cioè dellâadempimento da parte del cedente del contratto di finanziamento stipulato con il cessionario
a seguito della ârinunciaâ della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario. Tuttavia, ai sensi dellâarticolo 69 del regio decreto 2440/1923, richiamato dallâarticolo 43-bis, comma 1, tale ârinunciaâ, al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata allâamministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica.
La risoluzione, infine, precisa che, nella diversa ipotesi della cessione del contratto di finanziamento a un soggetto terzo con la conseguente automatica e ulteriore cessione del credito Iva, quale contratto accessorio al primo, tale cessione non possa avere alcuna efficacia nei confronti dellâamministrazione finanziaria, considerato il divieto di cessione del credito da parte del cessionario di cui al citato articolo 43-bis, comma 1, Dpr 602/1973.
Stefania Trocini
pubblicato Martedì 28 Marzo 2017
FiscoOggi
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