Cessione del credito Iva a scopo di garanzia: effetti verso il Fisco
Pubblicato il 30/03/17 08:19 [Doc.2792]
di Redazione IL CASO.it


Sollecitata da una richiesta di consulenza giuridica, l’Agenzia analizza gli esiti, la struttura, la funzione e le caratteristiche di questo particolare tipo di contratto

Con la risoluzione 39/E del 28 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate, per la prima volta, esamina il contratto di cessione del credito Iva a scopo di garanzia (contratto frequente nella prassi bancaria), chiarendo i suoi effetti nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Due, in particolare, erano i quesiti posti da un ufficio territoriale mediante istanza di consulenza giuridica:
- quali fossero i requisiti essenziali di questo tipo di contratto
- se alcune specifiche clausole previste dalle parti potessero avere effetto, e in che limiti, verso l’amministrazione finanziaria.

Circa il primo quesito, la risoluzione dapprima analizza, in generale, gli effetti, la struttura e la funzione del contratto di cessione del credito, e poi, in particolare, le caratteristiche del contratto di cessione del credito a scopo di garanzia.

Come evidenziato nel documento di prassi, quindi, con la cessione del credito, quest’ultimo, mediante il consenso delle parti legittimamente manifestato (secondo il principio consensualistico, tipico dei contratti a effetti reali), passa da un soggetto a un altro.
L’obbligazione trasferita, pertanto, rimane inalterata in tutti i suoi elementi, salvo che dal lato soggettivo, in cui si ha una “successione del credito a titolo particolare”.
In altri termini, in questo caso, un creditore si sostituisce a un altro, anche senza il consenso del debitore ceduto, “purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge” (articolo 1260 del codice civile). La cessione del credito, infatti, è efficace nei confronti del debitore quando questi l’ha accettata o anche a seguito di semplice notifica (articolo 1264 cc). Pertanto, salvo eccezioni, la libera circolazione dei crediti, consentendo il trasferimento di “ricchezza futura”, costituisce uno degli interessi meritevoli di tutela dall’ordinamento.

Ciò posto, la risoluzione osserva che, nella fattispecie, la cessione del credito si collega funzionalmente a un contratto di finanziamento, cosicché il contratto stipulato dalle parti può qualificarsi come un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia.
Tale collegamento emerge chiaramente dalla clausola in base alla quale il titolare del credito Iva trasferisce il credito al soggetto con il quale ha stipulato un contratto di finanziamento per garantire l’adempimento di quest’ultimo. Clausola che viene citata dalla risoluzione, secondo cui “La Cedente … cede il credito Iva alla cessionaria, che accetta, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite”, le quali sono definite come “tutti i crediti, esistenti e futuri, della Cessionaria nei confronti della Cedente derivanti dai Contratti di finanziamento”.

In questo caso, quindi, la garanzia, atipica e reale, si compie con il trasferimento a titolo gratuito dei crediti Iva. Gli stessi sono ritrasferiti al cedente al verificarsi dell’adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di finanziamento, evento, quest’ultimo, che si configura come condizione risolutiva del contratto di cessione del credito. L’efficacia del contratto di cessione del credito Iva, infatti, “scade nel momento in cui le obbligazioni di pagamento della cedente nei confronti della Cessionaria ai sensi dei contratti di Finanziamento siano state pienamente adempiute… Al termine del periodo di Efficacia, la Cessione perderà automaticamente efficacia e si intenderà risolta, tutti i diritti connessi al credito Iva si ricongiungeranno in capo alla Cedente…”.

Conclusioni
Qualificata, pertanto, la specifica fattispecie come contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, la risoluzione affronta i singoli quesiti posti, giungendo alle seguenti conclusioni:
la cessione del credito Iva chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato all’amministrazione finanziaria, è efficace nei confronti di quest’ultima, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 43-bis, comma 3, Dpr 602/1973 e dell’articolo 1, comma 4, Dm 384/1997
è parimenti efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente. Nel contratto di cessione del credito a scopo di garanzia è, infatti, fisiologico che il credito Iva sia incassato dal cedente, cui il credito si ritrasferisce automaticamente a seguito dell’adempimento del debito garantito. Al contrario, in caso di eventi “patologici” del contratto di finanziamento, è significativa la clausola secondo cui “Qualora la Cessionaria invii alla Cedente una comunicazione di risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, la Cessionaria avrà diritto di richiedere all’Amministrazione Finanziaria di pagare il Credito Iva su un conto corrente ad essa intestato…”
nel caso concreto non si realizza una “rinuncia” alla cessione del credito da parte della cessionaria, che si configurerebbe, nella sostanza, come una seconda cessione del credito (in quanto tale, vietata dall’articolo 43-bis, comma 1, Dpr 602/1973), bensì la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario. Si tratta, come sopra evidenziato, della conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva della cessione, cioè dell’adempimento da parte del cedente del contratto di finanziamento stipulato con il cessionario
a seguito della “rinuncia” della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 69 del regio decreto 2440/1923, richiamato dall’articolo 43-bis, comma 1, tale “rinuncia”, al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica.
La risoluzione, infine, precisa che, nella diversa ipotesi della cessione del contratto di finanziamento a un soggetto terzo con la conseguente automatica e ulteriore cessione del credito Iva, quale contratto accessorio al primo, tale cessione non possa avere alcuna efficacia nei confronti dell’amministrazione finanziaria, considerato il divieto di cessione del credito da parte del cessionario di cui al citato articolo 43-bis, comma 1, Dpr 602/1973.

Stefania Trocini
pubblicato Martedì 28 Marzo 2017
FiscoOggi


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