Audizione del soggetto interessato ex art. 8-bis l. 386/1990 e assegno privo della data di emissione
Pubblicato il 02/04/17 18:19 [Doc.2815]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Treviso, 17 marzo 2017, Est. Dott. Alberto Barbazza.
Segnalazione e massima a cura della Dott.ssa Francesca Massolin (tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013)
Dovere di audizione del soggetto interessato nel procedimento ex art. 8-bis L. 15 dicembre 1990 n. 386 â esclusione â assegno privo della data di emissione â funzione solutoria dellâassegno bancario
Nellâambito del procedimento ex art. 8-bis L. 386/1990, volto a sanzionare colui che ha emesso un assegno bancario in assenza di autorizzazione o in mancanza di provvista, la Pubblica Amministrazione non è tenuta a sentire il soggetto interessato che ne faccia richiesta, posto che un simile obbligo frustrerebbe le esigenze di agevole e spedita definizione della procedura che sottendono la norma.
Nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia consegnato ad altro soggetto un assegno privo di data a scopo di garanzia, tale documento cartolare è regolato dalle disposizioni di cui al R.D. 1736/1933 e, pertanto, viene ad esistenza nel momento in cui è completo di tutti i suoi elementi. Lâassegno bancario, infatti, ancorché emesso a scopo di garanzia, assolve una mera funzione solutoria, non assumendo alcun rilievo gli ulteriori e diversi fini perseguiti dal traente mediante lâemissione e la consegna dello stesso. Di conseguenza, il soggetto che ha emesso lâassegno per conto della società risponde dellâillecito di cui allâart. 1 L. 386/1990 â emissione di un assegno bancario senza lâautorizzazione del trattario â se alla data indicata nel titolo di credito non rivestiva più la carica di legale rappresentante.
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