Audizione del soggetto interessato ex art. 8-bis l. 386/1990 e assegno privo della data di emissione
Pubblicato il 02/04/17 18:19 [Doc.2815]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Treviso, 17 marzo 2017, Est. Dott. Alberto Barbazza.

Segnalazione e massima a cura della Dott.ssa Francesca Massolin (tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013)

Dovere di audizione del soggetto interessato nel procedimento ex art. 8-bis L. 15 dicembre 1990 n. 386 – esclusione – assegno privo della data di emissione – funzione solutoria dell’assegno bancario

Nell’ambito del procedimento ex art. 8-bis L. 386/1990, volto a sanzionare colui che ha emesso un assegno bancario in assenza di autorizzazione o in mancanza di provvista, la Pubblica Amministrazione non è tenuta a sentire il soggetto interessato che ne faccia richiesta, posto che un simile obbligo frustrerebbe le esigenze di agevole e spedita definizione della procedura che sottendono la norma.

Nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia consegnato ad altro soggetto un assegno privo di data a scopo di garanzia, tale documento cartolare è regolato dalle disposizioni di cui al R.D. 1736/1933 e, pertanto, viene ad esistenza nel momento in cui è completo di tutti i suoi elementi. L’assegno bancario, infatti, ancorché emesso a scopo di garanzia, assolve una mera funzione solutoria, non assumendo alcun rilievo gli ulteriori e diversi fini perseguiti dal traente mediante l’emissione e la consegna dello stesso. Di conseguenza, il soggetto che ha emesso l’assegno per conto della società risponde dell’illecito di cui all’art. 1 L. 386/1990 – emissione di un assegno bancario senza l’autorizzazione del trattario – se alla data indicata nel titolo di credito non rivestiva più la carica di legale rappresentante.


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