Negoziazione assistita e arbitrato: le novità per il credito d’imposta
Pubblicato il 04/04/17 08:14 [Doc.2823]
di Redazione IL CASO.it


Per il 2017, le richieste devono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile; a partire dal 2018, invece, domande dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno

Il credito d’imposta a favore di coloro che hanno corrisposto compensi agli avvocati e agli arbitri nell’ambito dei procedimenti di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo è stato introdotto, inizialmente in via sperimentale, dal Dl 83/2015 (articolo 21-bis) con riferimento ai compensi pagati nel 2015.
La relativa disciplina attuativa è stata dettata dal Dm 23 dicembre 2015 che ha stabilito le modalità attraverso cui presentare la richiesta e la documentazione da esibire a corredo della stessa nonché le disposizioni relative ai controlli.
Successivamente, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 618, legge 208/2015) ha reso stabile l’incentivo “nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”.
Proprio in considerazione della suddetta stabilizzazione, è sorta la necessità di modificare la ricordata disciplina attuativa.

La “nuova” disciplina operativa
Il decreto 30 marzo 2017 (adottato dal ministro della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2017), quindi, aggiorna le previsioni del precedente Dm 23 dicembre 2015, con l’obiettivo di adeguare le disposizioni ivi contenute al nuovo carattere permanente del credito d’imposta.

Soggetti interessati
Possono presentare istanza per il riconoscimento del credito d’imposta le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o agli arbitri nel caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.

Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

Richiesta di attribuzione
La parte interessata deve presentare apposita richiesta di attribuzione del credito d’imposta, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:
copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell’ordine degli avvocati ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo (adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, Dl 132/2014)
copia della fattura, inerente la prestazione professionale, rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro
copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso nell’anno precedente la presentazione della richiesta
copia del documento di identità del richiedente.
In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, in relazione ai quali è stato corrisposto un compenso all’avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.
Modalità e termini di trasmissione della richiesta
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente compilando l’apposito modulo (Form) disponibile in un’area dedicata agli incentivi fiscali relativi alle misure di degiurisdizionalizzazione del sito internet del ministero della Giustizia.
Per il 2017, la richiesta deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° aprile 2017 (data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Dm 30 marzo 2017) e il 10 aprile 2017.
A decorrere dal 2018, invece, la domanda va presentata dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
Le richieste trasmesse con modalità diverse ovvero oltre i termini indicati sono inammissibili.

Modalità di comunicazione dell'esito della richiesta
Il ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la richiesta, comunica al richiedente, con le modalità pubblicate nella ricordata area dedicata, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante.

Utilizzo
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso (quadro CR, rigo 16, del modello Redditi PF e quadro G, rigo 11, del modello 730) ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell’importo spettante.
Per la compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e va utilizzato il codice tributo “6866” (cfr risoluzione 40/E del 20 maggio 2016). In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
L’ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo comunicato dal ministero della Giustizia, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Per consentire il necessario controllo, il ministero, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei medesimi e l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Il credito, inoltre, non dà luogo a rimborso e non concorre nè alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini Irap. Lo stesso, infine, non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi nonché delle spese e degli altri componenti negativi diversi.

Cause di revoca
Il credito d’imposta è revocato nel caso venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta.

Recupero del credito illegittimamente fruito
Qualora a seguito dei controlli effettuati dal ministero della Giustizia venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Ai fini del controllo, l’Agenzia delle Entrate trasmette con modalità telematiche al ministero, entro il mese di marzo dell’anno successivo alla presentazione della richiesta, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d’imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell’anno precedente, con i relativi importi.

La stessa Agenzia comunica telematicamente al ministero l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.
Gennaro Napolitano
pubblicato Lunedì 3 Aprile 2017
FiscoOggi


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