Fissazione di un termine per il deposito del piano e sospensione della procedura esecutiva
Pubblicato il 10/04/17 06:31 [Doc.2846]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Cuneo, 25 marzo 2017.

Crisi da sovraindebitamento - Nomina del professionista - Fase del procedimento

La fase di nomina del professionista che svolga i compiti e le funzioni degli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento costituisce, al pari di quella successiva al deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione, una fase del procedimento di composizione della crisi.

Crisi da sovraindebitamento - Deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione – Fissazione di un termine - Necessità

Al fine di fare in modo che il piano o la proposta consenta in primo luogo la soddisfazione dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento ed il procrastinarsi sine die della procedura, è necessario fissare un termine per il deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione

Crisi da sovraindebitamento - Sospensione della procedura esecutiva pendente - Presentazione dell’accordo o del piano del consumatore - Necessità

Il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva pendente presuppone l’avvenuta presentazione dell’accordo o del piano del consumatore a norma degli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e che tale piano sia dal giudice ritenuto conforme a tali disposizioni.


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