Intervento sostitutivo del singolo condomino solo in caso di urgenza
Pubblicato il 12/04/17 06:31 [Doc.2862]
di Redazione IL CASO.it


Condomino - Spese per le cose comuni senza autorizzazione - Urgente intervento - pericolo il bene condominiale - Intervento sostitutivo del singolo condomino – Condizioni

Dispone l'articolo 1134, cod. civ., nella versione anteriore alla modifica operata dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 2012, n. 220: «Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spese urgenti». Dispone, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 1105, cod. civ. «Se non si prendono «i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore».
Dal coordinamento delle due disposizioni si ricava piuttosto agevolmente che l'intervento sostitutivo del singolo condomino è ammesso nei casi in cui, in presenza di un'esigenza che richiede un urgente intervento, non dilazionabile nel tempo, non appaia ragionevolmente prevedibile investire dell'attività l'amministratore, senza porre in concreto pericolo il bene condominiale. Per contro, ove condominio versi in una situazione di stasi patologica, cioè in una inerzia operativa stabilizzata, non è consentito al singolo condomino sostituirsi, salvo i casi urgenti di cui s'è detto, agli organi condominiali via generalizzata.
Che si tratti di un intervento sostitutivo eccezionale, imposto dalla necessità d'urgentemente provvedere, non è dubbio ove si passi in rassegna la giurisprudenza di questa Corte, la quale, in più occasioni, chiarito che un tale intervento è giustificato solo ove, per impedire possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, le opere debbano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 18759 del 23/9/2016, Rv. 641283).


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