Il liquidatore del concordato non è successore a titolo particolare ma subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti
Pubblicato il 26/04/17 06:35 [Doc.2890]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 681 del 12/01/2017. Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: ENRICO MANZON.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Parte dei precedenti gradi di giudizio o suo successore a titolo universale o particolare - Liquidatore nella procedura di concordato preventivo - Qualità di successore - Esclusione.

La legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso; non possiede la qualità di successore a titolo particolare il liquidatore nella procedura di concordato preventivo, il quale subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e, più in generale, nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito.


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