Revoca del concordato per atti di frode noti al professionista e prededuzione del credito dallo stesso maturato
Pubblicato il 27/04/17 06:35 [Doc.2891]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3218 del 07/02/2017. Presidente: RAGONESI VITTORIO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FALLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - Credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l'ammissione al concordato preventivo - Revoca del concordato per atti di frode noti al professionista - Prededucibilità del credito - Esclusione - Fondamento.

Il credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo non è prededucibile nel successivo fallimento, ove l’ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza, posto che, in tale ipotesi, non solo la prestazione svolta non è stata di alcuna utilità per la procedura, ma si è rivelata addirittura potenzialmente dannosa per i creditori, tenuto conto della erosione del patrimonio a disposizione della massa per effetto della continuazione dell’attività di impresa.


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