Locazione finanziaria e clausola "scaduto + scadere attualizzato - bene"
Pubblicato il 23/04/17 12:45 [Doc.2892]
di Redazione IL CASO.it


Ordinanza n. 1798/15 Corte D'Appello di Firenze, I^ Sez. Civ., del 22/10/15; R.G. n. 1816/14

Risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria e validità della clausola pattizia cd. "scaduto + scadere attualizzato - bene".

Segnalazione e massime a cura dell'avv. Nicola Vascellari di Vittorio Veneto (TV)

Leasing - Risoluzione per inadempimento - Clausola cd. "scaduto + scadere attualizzato - bene" - Determinatezza - Assenza di indebiti vantaggi per la società concedente.

L'eccezione di nullità del contratto di locazione finanziaria per indeterminatezza della clausola relativa all'obbligo di detrarre dal credito vantato per canoni scaduti, canoni a scadere e importo del riscatto il prezzo di rivendita del bene è manifestamente infondata, sia perché la stessa non incide sul contenuto essenziale del contratto, ma si limita a disciplinare gli effetti della risoluzione, sia perché la supposta indeterminatezza della clausola accessoria non sussiste, risultando evidente che la futura ipotetica rivendita a terzi del bene è inevitabilmente soggetta alle condizioni di mercato, che costituiscono un limite oggettivo e non arbitrario, non superabile unilateralmente, nè dalla volontà del concedente, nè da quella dell'utilizzatore, parimenti interessate a massimizzare il realizzo al fine di soddisfare il rispettivo interesse contrattuale (da un lato per avvicinare l'adempimento del corrispettivo, dall'altro per minimizzare il proprio inadempimento).

La clausola cd. "scaduto + scadere attualizzato - bene", lungi dal contraddire il disposto dell'art. 1526 c.c., ne dà un'interpretazione pattizia concreta, facendo sì che il valore residuo del bene al momento della risoluzione non venga locupletato interamente dal concedente, ma vada ad alleggerire il rimanente debito finale dell'utilizzatore.

Siccome l'equo compenso evocato dalla norma di cui all'art. 1526 c.c. dipende appunto dal residuo valore effettivo del bene, la previsione di defalcare dal debito residuo dell'utilizzatore il prezzo realizzato dal concedente mediante la rivendita del bene a terzi vale per l'effetto a rendere gli esborsi parziali del primo congrui al costo del godimento temporaneo del bene in proprietà del secondo e, di conseguenza, rivela l'infondatezza della pretesa di ridurre ad equità la penale che, per questa via, già trova un assetto economico più che accettabile.


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