La società cancellata può evitare il fallimento presentando domanda di concordato preventivo?
Pubblicato il 30/04/17 06:12 [Doc.2930]
di Redazione IL CASO.it
Corte Costituzionale, 13 gennaio 2017, n. 9.
Fallimento â Dichiarazione â Società cancellata dal registro delle imprese - Questione di legittimità costituzionale dellâart. 10 l.f. â InammissibilitÃ
Eâ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellâart. 10 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellâamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare, con riferimento allâart. 3 Cost., nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo ed il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale, con la dichiarazione di inammissibilità della domanda (come nel caso di specie) o comunque con la dichiarazione di revoca dellâammissione o la mancata approvazione della proposta o la reiezione allâesito del giudizio di omologa».
[⦠La questione così prospettata assume, dunque, come sua premessa quella per cui, allâinterno del periodo annuale decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese, lâimpresa cancellata possa ancora proporre una istanza di concordato preventivo, che andrebbe in tal modo ad affiancarsi ad eventuali contrapposte istanze creditorie volte alla declaratoria del suo fallimento.
La legittimazione dellâimpresa cancellata ad attivare una procedura di concordato è però controversa in dottrina, che inclina anzi ad escluderla. E, da ultimo, anche la Corte di legittimità ha affermato che «Alla società che ha cessato la propria attività di impresa, tanto da essere cancellata dal Registro, lâaccesso alla procedura concorsuale minore è [â¦] precluso ipso facto, atteso il venir meno del bene al cui risanamento il concordato tende» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21286).
Su tale decisivo aspetto problematico il Tribunale rimettente nulla, però, argomenta ed omette addirittura di prenderlo in esame.
La questione sollevata va, conseguentemente, dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della sua non manifesta infondatezza. â¦]
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