Rimborso dei lavoratori non dipendenti degli oneri previdenziali versati durante il periodo di svolgimento di pubbliche funzioni
Pubblicato il 01/05/17 06:12 [Doc.2933]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell' Avv. Antonello Falco
Tribunale di Bari, sezione Lavoro, 26.04.2017 â Est. Luigi Pazienza
Lavoratore autonomo (nella specie professionista iscritto allâalbo degli Avvocati) che ricopre la carica di Assessore Comunale â Assenza di prova in ordine alla sospensione dellâattività professionale â Diritto di richiedere il rimborso degli oneri previdenziali versati durante lâesercizio delle pubbliche funzioni - Insussistenza
Affinché lâamministrazione locale possa farsi carico del versamento degli oneri previdenziali a favore dei propri amministratori esclusivamente al fine di consentire agli stessi di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato istituzionale, è necessario ritenere che il principio della parità di trattamento imponga anche ai lavoratori autonomi, al pari di quelli dipendenti, di sospendere la propria attività lavorativa.
Il pregiudizio che determinate categorie di lavoratori autonomi possano subire dalla sospensione della rinuncia temporanea della propria attività professionale può al più determinare una disparità di fatto non considerata dal legislatore e non superabile in via interpretativa con riguardo a disposizioni di legge dettate a tutela dellâesercizio di pubbliche funzioni.
Una diversa lettura creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti e non dipendenti in punto di percezione delle indennità previste dallâart. 82 TUEL.
Questa disposizione normativa, infatti, dispone che lâindennità di funzione, prevista dal comma 1 per le categorie di amministratori ivi indicate, sia âdimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativaâ. A fronte del collocamento in aspettativa, oltre al mancato dimezzamento dellâindennità , il legislatore (art. 86 comma 1) concede allâamministratore che sia lavoratore dipendente il diritto al versamento dei contributi a carico dellâamministrazione locale presso cui espleta il mandato.
Ove lâanalogo beneficio, previsto dallâart. 86, comma 2, TUEL per i lavoratori non dipendenti, non fosse collegato alla esplicita e totale rinuncia, durante il mandato, allâattività professionale espletata, questi ultimi si troverebbero nella condizione di cumulare due benefici che il legislatore, per i lavoratori dipendenti, ritiene invece incompatibili (lâindennità di funzione in misura piena, ex art. 82, comma 1, TUEL ed il versamento dei contributi sostitutivi, ex art. 86, comma 2, TUEL), oltre alla possibilità di continuare a svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale, non dedicandosi a tempo pieno allâespletamento dellâincarico di amministratore.
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