Sociaetà di persone e beni ai soci con sconto fiscale: ok al comportamento concludente
Pubblicato il 04/05/17 05:40 [Doc.2943]
di Redazione IL CASO.it
La soluzione riguarda i soggetti impossibilitati a esercitare lâopzione in Unico 2016 per assenza della specifica sezione in cui esporre i dati dellâassegnazione agevolata
Con la risoluzione 54 del 2 maggio 2017, lâAgenzia delle Entrate chiarisce le modalità con le quali le società di persone, poste in liquidazione nel corso del 2016, possono esercitare lâopzione per lâassegnazione agevolata dei beni ai soci (articolo 1, commi da 115 a 120, legge 208/2015).
La norma ha introdotto â per le società di persone che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri â un regime opzionale di tassazione agevolata per lâassegnazione e la cessione ai soci di beni immobili aziendali, con esclusione di quelli strumentali.
Lâagevolazione consiste nellâapplicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dellâIrap pari allâ8% (ovvero al 10,5%, per le società considerate non operative).
Nella paragrafo 5 della circolare 26/2016, era stato chiarito che lâesercizio di tale opzione deve ritenersi perfezionato con lâindicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
Tuttavia, le società di persone che sono state poste in liquidazione nel 2016, ai fini dichiarativi devono necessariamente utilizzare â ai sensi dellâarticolo 1, comma 1, Dpr 322/1998, per il periodo infrannuale â il modello âvecchioâ, ossia âUnico Sp 2016â che, nel quadro RQ, non prevede la sezione per esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva, rendendo di fatto impossibile lâesercizio dellâopzione in dichiarazione.
Per sopperire a tale lacuna[1], con il documento di prassi in esame, lâAgenzia delle Entrate, a parziale modifica di quanto detto nella circolare 26/2016, ritiene che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del âcomportamento concludenteâ (articolo 1, comma 1, Dpr 442/1997), secondo cui âlâopzione e la revoca di regimi di determinazione dellâimposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabiliâ.
Ne consegue che, per le società di persone che hanno cessato lâattività nel corso del 2016, lâopzione si considera validamente esercitata a condizione che:
siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento
sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dellâimposta sostitutiva dovuta[2].
In siffatte ipotesi, la società è comunque tenuta a redigere un prospetto di raccordo â contenente i dati relativi ai beni ceduti e allâimposta dovuta per la definizione dellâopzione â che potrà essere inviato allâufficio territorialmente competente oppure conservato ed esibito a richiesta degli organi di controllo.
[1] Tale âlacunaâ è obbligata, in quanto, in generale, le novità normative entrate in vigore in unâannualità (ad esempio, nel 2016) trovano necessariamente spazio nei modelli dichiarativi approvati lâanno successivo (ossia, nel 2017).
[2] A tal proposito, la circolare 26/2016 precisa che il 60% dellâimposta sostitutiva dovuta va versata entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, secondo le modalità previste dal Dlgs 241/1997.
Marco Denaro
pubblicato Martedì 2 Maggio 2017
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