169-bis l.f.: Valutazione della funzionalità e strumentalità al modulo concordatario
Pubblicato il 08/05/17 05:21 [Doc.2974]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Monza, 25 gennaio 2017. Giudice Giovanni Battista Nardecchia.

Concordato preventivo – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti – Valutazione del giudice - Valutazione della funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto - Salvaguardia della proporzione tra le posizioni coinvolte

Compito del giudice investito dell’istanza di cui all’art. 169-bis legge fall. è quello di verificare la sussistenza di un rapporto di funzionalità e di coerenza tra lo scioglimento (o la sospensione) dei contratti pendenti e la proposta concordataria in relazione alla fattibilità giuridica del concordato.

La prospettiva nel quale va inquadrato lo strumento introdotto dal legislatore con la citata norma non appartiene, infatti, alla sfera della tutela del contraente in bonis dall’inadempimento del debitore in crisi, bensì a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto; a tal fine, il giudice è tenuto a sentire la controparte ed a valutare l’entità nel caso concreto del sacrificio che subirebbe il contraente in bonis anche in relazione all’entità dell’indennizzo quantificato nell’istanza stessa ed a verificare che tale sacrificio non sia del tutto sproporzionato rispetto al beneficio che dallo scioglimento o dalla sospensione ritraggono il debitore e i creditori concordatari. Tutto ciò per garantire l'ineludibile esigenza di salvaguardia della necessaria proporzione tra le posizioni coinvolte (cfr. App. Milano 29 gennaio 2015).


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