Procedimento cautelare e indicazione degli elementi della successiva azione di merito
Pubblicato il 11/05/17 08:19 [Doc.2996]
di Redazione IL CASO.it


Provvedimenti ex art. 700 c.p.c. e ante causam in genere – necessaria indicazione degli elementi della successiva, seppure eventuale, azione di merito

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Fabio Massimo Orlando


Provvedimenti ex art. 700 cpc e ante causam in genere – necessaria indicazione degli elementi (petitum e causa petendi) della eventuale azione di merito

Nell’ambito dei provvedimenti ex art. 700 cpc e, in generale, dei provvedimenti cautelari ante causam, pur avendo il legislatore introdotto, con la Legge 14 maggio 2005 n° 80, un regime c.d. a strumentalità attenuata o allentata, tale per cui il provvedimento cautelare è idoneo a mantenere ex se la propria efficacia e non necessitando, dunque, dell’instaurazione del successivo giudizio di merito, ormai meramente eventuale e azionabile sia dalla parte che ha ottenuto il provvedimento sia da quella nei confronti della quale lo stesso è stato emesso, è in ogni caso indispensabile che la parte che invoca il provvedimento cautelare fornisca gli elementi (petitum e causa petendi) del successivo, per quanto solo eventuale, giudizio di merito. È infatti necessario, anche e proprio a causa della persistente efficacia ed ultrattività del provvedimento cautelare a prescindere dall’instaurazione del successivo giudizio di merito, che il richiedente indichi il contenuto della tutela giuridica nella fase d’urgenza, così garantendo una coerenza fra la pronuncia in sede cautelare e gli effetti che si intendono perseguire nel successivo – seppure solo eventuale – giudizio di merito.


© Riproduzione Riservata