Sul principio di tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale (guida in stato di ebbrezza)
Pubblicato il 12/05/17 09:01 [Doc.3014]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione penale, 11 maggio 2017, n. 23171.

Sanzioni amministrative e penali - Principio di tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale - Riserva assoluta di legge per le norme penali - presunzione di non colpevolezza - Divieto assoluto di retroattività della sanzione amministrativa

Non è possibile affermare che dalla pronuncia della Corte EDU 4/03/2014 Grande Stevens c. Italia possa trarsi in termini assoluti ed astratti un principio di tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, scardinando principi come la riserva assoluta di legge per le norme penali (art. 25 Cost.), la presunzione di non colpevolezza (pure affermata in Corte EDU 23/09/2008, Grayson e Barnham c. Regno Unito), che, interpretata in tutta la sua estensione, renderebbe illegittima la provvisoria esecutività di condanne pecuniarie anche in materia extrapenale, od anche il divieto assoluto di retroattività della sanzione amministrativa.

Al contrario, una corretta applicazione dei principi convenzionali porta, non già ad un'assimilazione indifferenziata delle sanzioni amministrative alle sanzioni penali, ma ad un'attenta disamina delle peculiarità del caso concreto in cui tali principi sono stati enunciati così come del caso concreto in cui essi sono invocati.


Circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Natura amministrativa

Una lettura sistematica della disposizione che impone la revoca della patente di guida consente di ribadirne la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, pur quando ordinata dal giudice penale; tant'è che resta eseguibile ad opera del prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, anche in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato.


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