Corte Ue: sì alla cooperazione, ma soltanto a precise condizioni
Pubblicato il 17/05/17 08:15 [Doc.3040]
di Redazione IL CASO.it
Gli eurogiudici chiariscono con la sentenza odierna i contorni dello scambio di informazioni fra Autorità fiscali, del sindacato giudiziale sugli esiti e del diritto di accesso alle stesse
Una società per azioni lussemburghese aveva percepito dividendi, versati dalla sua controllata, una spa di diritto francese, in regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte.
LâAmministrazione tributaria francese, in dubbio sullâesenzione, rivolgeva al Fisco lussemburghese una richiesta di informazioni relativa alla spa lussemburghese, in forza della direttiva 2011/16.
Il Fisco lussemburghese ingiungeva alla Spa nazionale di trasmettergli talune informazioni, circa la propria struttura e i suoi rapporti con la società francese ma la Spa si rifiutava di fornire alcune delle notizie richieste, ritenute non pertinenti.
Il contenzioso nazionale
A tale comportamento seguiva unâammenda irrogata dal Fisco nazionale, avverso la quale la spa adiva il Tribunale amministrativo del Lussemburgo, il quale riduceva lâammenda, senza pronunciarsi sulla fondatezza dellâingiunzione. La vertenza finiva davanti alla Corte amministrativa.
Le questioni pregiudiziali
Sussistendo dubbi circa la compatibilità con il diritto europeo della vicenda in analisi, la Corte amministrativa, sospeso il procedimento, sottoponeva alla Corte di giustizia una serie di articolate questioni pregiudiziali, concernenti i temi sotto richiamati:
compatibilità comunitaria della sanzione irrogata alla spa;
obbligo o meno della spa di fornire le informazioni richieste;
ambito di competenza del giudice nazionale sul provvedimento impugnato;
concetto di âprevedibile pertinenzaâ;
verifica della validità della richiesta di informazioni;
sussistenza e limiti del diritto di accesso alle informazioni richieste.
Le motivazioni della sentenza
La Corte di giustizia rileva, anzitutto, che la normativa lussemburghese, che istituisce una misura sanzionatoria per omessa risposta a una richiesta dellâautorità tributaria nazionale volta a permettere a questâultima di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2011/16, deve, di conseguenza, essere considerata come attuazione di tale direttiva.
La società lussemburghese â continuano gli eurogiudici â può, però, validamente ricorrere contro un atto che gli arrechi pregiudizio, come lâingiunzione e la misura che infliggeva la sanzione nel procedimento principale.
Di conseguenza, il giudice nazionale, adito con un ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta al singolo per lâinosservanza della decisione di ingiunzione, deve poter esaminare la legittimità di questâultima, affinché quanto sancito dallâarticolo 47 della Carta (diritto ad un giudizio da parte di un giudice indipendente ed imparziale) sia rispettato.
La âpertinenzaâ delle informazioni richiedibili
Nel prosieguo della decisione, la Corte ricorda che, in virtù dellâarticolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/16, gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per lâAmministrazione richiedente, tenuto conto delle disposizioni della normativa tributaria dello Stato membro cui appartiene tale amministrazione.
Lâobiettivo della nozione di «prevedibile pertinenza», così come emerge dal considerando 9 della direttiva 2011/16, è, infatti, quello di consentire allâAutorità richiedente di ottenere tutte le informazioni che essa ritenga opportune ai fini della propria indagine, senza tuttavia autorizzarla a oltrepassare manifestamente i limiti di tale indagine, né a imporre un onere eccessivo a carico dellâautorità interpellata.
I poteri del Fisco interpellato
La Corte osserva, poi, che lâAutorità richiedente dispone di un margine discrezionale nel valutare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste allâautorità interpellata, sicché la portata della verifica da parte di questâultima è corrispondentemente limitata.
Ciò premesso, lâAutorità interpellata deve tuttavia verificare se le informazioni richieste non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza per lâindagine condotta dallâautorità richiedente.
Di conseguenza, lâAutorità richiedente deve fornire unâadeguata motivazione in merito alla finalità delle informazioni richieste nel contesto del procedimento tributario condotto a carico del contribuente identificato nella domanda di informazioni.
Pertanto, la verifica svolta dallâautorità interpellata non si limita ad un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta di informazioni circa i citati elementi, bensì deve anche consentire a tale autorità di assicurarsi che le informazioni richieste non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dellâidentità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dellâindagine tributaria in questione.
Lâoggetto del giudizio nella cooperazione tra Autorità fiscali
I limiti applicabili al controllo dellâAutorità interpellata â continua la Corte - gravano alla stessa maniera sul controllo svolto dal giudice. Allora, inferiscono i togati comunitari, il giudice deve esclusivamente verificare che la decisione di ingiunzione si fondi su una richiesta sufficientemente motivata dellâautorità richiedente, vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile alla luce, da una parte, del contribuente coinvolto e del terzo eventualmente informato nonché, dallâaltra, del fine fiscale perseguito.
Il potere ispettivo del giudice nazionale e la segretezza delle informazioni
La Corte rileva che, onde consentire al giudice dello Stato membro interpellato di esercitare il suo sindacato giurisdizionale, è importante che egli possa avere accesso alla richiesta di informazioni trasmessa dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. A questo riguardo, detto giudice può, se necessario, richiedere allâAutorità interpellata gli elementi di informazione complementari che questa abbia ottenuto dallâAutorità richiedente e che siano necessari per escludere, dal suo punto di vista, la manifesta carenza di pertinenza prevedibile delle informazioni richieste.
Per quanto riguarda lâesistenza di un diritto di accesso dellâamministrato alla richiesta di informazioni, continuano gli eurogiudici, è dâuopo tener conto della segretezza propria di tale documento, in conformità allâarticolo 16 della direttiva 2011/16.
Tuttavia, non può essere totalmente negato lâaccesso al privato alla richiesta di informazioni rivolta dallâAutorità richiedente allâAutorità interpellata, allo scopo di far valere pienamente le proprie ragioni in giudizio.
Ma, concludono i giudici comunitari, per appurare lâillegittimità della decisione di ingiunzione fondata sulla richiesta di informazioni e della misura sanzionatoria inflitta per inottemperanza a tale decisione, è necessario, ma sufficiente, dimostrare la manifesta carenza di prevedibile pertinenza della totalità o di parte delle informazioni richieste rispetto allâindagine effettuata, tenuto conto dellâidentità del contribuente coinvolto e del fine fiscale delle informazioni domandate.
à sufficiente, quindi, che il contribuente acceda allâinformazione minima di cui allâarticolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2011/16, vale a dire quella relativa allâidentità del contribuente coinvolto e al fine fiscale delle informazioni richieste. Tuttavia, se il giudice dello Stato membro interpellato considera che detta informazione minima non sia sufficiente a questo proposito, e se esso richiede allâautorità interpellata elementi di informazione complementari, nellâaccezione di cui al punto 92 della presente sentenza, tale giudice è tenuto a fornire detti elementi di informazione complementari allâamministrato coinvolto, tenendo debitamente conto, nel contempo, dellâeventuale riservatezza di taluni di questi elementi.
Le conclusioni della Corte
Le conclusioni della Corte sono così sintetizzabili:
lâarticolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dellâUnione quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie;
lâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione;
lâarticolo 1, paragrafo 1, e lâarticolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato lâobbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a questâultimo per inosservanza di tale decisione;
le stesse norme devono essere interpretate nel senso che la verifica dellâautorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dallâautorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dellâidentità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dellâindagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e lâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle del caso in esame, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dellâassenza manifesta di siffatta pertinenza;
lâarticolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nellâambito dellâesercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, lâamministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente allâarticolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto allâassenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate allâarticolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.
Data della sentenza
16 maggio 2017
Numero della causa
C-682/2015
Nome delle parti
Berlioz Investment Fund SA;
contro
Directeur de lâadministration des contributions directes.
Martino Verrengia
pubblicato Martedì 16 Maggio 2017
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