Corte Ue: sì alla cooperazione, ma soltanto a precise condizioni
Pubblicato il 17/05/17 08:15 [Doc.3040]
di Redazione IL CASO.it


Gli eurogiudici chiariscono con la sentenza odierna i contorni dello scambio di informazioni fra Autorità fiscali, del sindacato giudiziale sugli esiti e del diritto di accesso alle stesse

Una società per azioni lussemburghese aveva percepito dividendi, versati dalla sua controllata, una spa di diritto francese, in regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte.
L’Amministrazione tributaria francese, in dubbio sull’esenzione, rivolgeva al Fisco lussemburghese una richiesta di informazioni relativa alla spa lussemburghese, in forza della direttiva 2011/16.
Il Fisco lussemburghese ingiungeva alla Spa nazionale di trasmettergli talune informazioni, circa la propria struttura e i suoi rapporti con la società francese ma la Spa si rifiutava di fornire alcune delle notizie richieste, ritenute non pertinenti.

Il contenzioso nazionale
A tale comportamento seguiva un’ammenda irrogata dal Fisco nazionale, avverso la quale la spa adiva il Tribunale amministrativo del Lussemburgo, il quale riduceva l’ammenda, senza pronunciarsi sulla fondatezza dell’ingiunzione. La vertenza finiva davanti alla Corte amministrativa.

Le questioni pregiudiziali
Sussistendo dubbi circa la compatibilità con il diritto europeo della vicenda in analisi, la Corte amministrativa, sospeso il procedimento, sottoponeva alla Corte di giustizia una serie di articolate questioni pregiudiziali, concernenti i temi sotto richiamati:
compatibilità comunitaria della sanzione irrogata alla spa;
obbligo o meno della spa di fornire le informazioni richieste;
ambito di competenza del giudice nazionale sul provvedimento impugnato;
concetto di “prevedibile pertinenza”;
verifica della validità della richiesta di informazioni;
sussistenza e limiti del diritto di accesso alle informazioni richieste.

Le motivazioni della sentenza
La Corte di giustizia rileva, anzitutto, che la normativa lussemburghese, che istituisce una misura sanzionatoria per omessa risposta a una richiesta dell’autorità tributaria nazionale volta a permettere a quest’ultima di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2011/16, deve, di conseguenza, essere considerata come attuazione di tale direttiva.
La società lussemburghese – continuano gli eurogiudici – può, però, validamente ricorrere contro un atto che gli arrechi pregiudizio, come l’ingiunzione e la misura che infliggeva la sanzione nel procedimento principale.
Di conseguenza, il giudice nazionale, adito con un ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta al singolo per l’inosservanza della decisione di ingiunzione, deve poter esaminare la legittimità di quest’ultima, affinché quanto sancito dall’articolo 47 della Carta (diritto ad un giudizio da parte di un giudice indipendente ed imparziale) sia rispettato.

La “pertinenza” delle informazioni richiedibili
Nel prosieguo della decisione, la Corte ricorda che, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/16, gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’Amministrazione richiedente, tenuto conto delle disposizioni della normativa tributaria dello Stato membro cui appartiene tale amministrazione.
L’obiettivo della nozione di «prevedibile pertinenza», così come emerge dal considerando 9 della direttiva 2011/16, è, infatti, quello di consentire all’Autorità richiedente di ottenere tutte le informazioni che essa ritenga opportune ai fini della propria indagine, senza tuttavia autorizzarla a oltrepassare manifestamente i limiti di tale indagine, né a imporre un onere eccessivo a carico dell’autorità interpellata.

I poteri del Fisco interpellato
La Corte osserva, poi, che l’Autorità richiedente dispone di un margine discrezionale nel valutare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste all’autorità interpellata, sicché la portata della verifica da parte di quest’ultima è corrispondentemente limitata.
Ciò premesso, l’Autorità interpellata deve tuttavia verificare se le informazioni richieste non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza per l’indagine condotta dall’autorità richiedente.
Di conseguenza, l’Autorità richiedente deve fornire un’adeguata motivazione in merito alla finalità delle informazioni richieste nel contesto del procedimento tributario condotto a carico del contribuente identificato nella domanda di informazioni.
Pertanto, la verifica svolta dall’autorità interpellata non si limita ad un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta di informazioni circa i citati elementi, bensì deve anche consentire a tale autorità di assicurarsi che le informazioni richieste non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione.

L’oggetto del giudizio nella cooperazione tra Autorità fiscali
I limiti applicabili al controllo dell’Autorità interpellata – continua la Corte - gravano alla stessa maniera sul controllo svolto dal giudice. Allora, inferiscono i togati comunitari, il giudice deve esclusivamente verificare che la decisione di ingiunzione si fondi su una richiesta sufficientemente motivata dell’autorità richiedente, vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile alla luce, da una parte, del contribuente coinvolto e del terzo eventualmente informato nonché, dall’altra, del fine fiscale perseguito.

Il potere ispettivo del giudice nazionale e la segretezza delle informazioni
La Corte rileva che, onde consentire al giudice dello Stato membro interpellato di esercitare il suo sindacato giurisdizionale, è importante che egli possa avere accesso alla richiesta di informazioni trasmessa dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. A questo riguardo, detto giudice può, se necessario, richiedere all’Autorità interpellata gli elementi di informazione complementari che questa abbia ottenuto dall’Autorità richiedente e che siano necessari per escludere, dal suo punto di vista, la manifesta carenza di pertinenza prevedibile delle informazioni richieste.
Per quanto riguarda l’esistenza di un diritto di accesso dell’amministrato alla richiesta di informazioni, continuano gli eurogiudici, è d’uopo tener conto della segretezza propria di tale documento, in conformità all’articolo 16 della direttiva 2011/16.
Tuttavia, non può essere totalmente negato l’accesso al privato alla richiesta di informazioni rivolta dall’Autorità richiedente all’Autorità interpellata, allo scopo di far valere pienamente le proprie ragioni in giudizio.
Ma, concludono i giudici comunitari, per appurare l’illegittimità della decisione di ingiunzione fondata sulla richiesta di informazioni e della misura sanzionatoria inflitta per inottemperanza a tale decisione, è necessario, ma sufficiente, dimostrare la manifesta carenza di prevedibile pertinenza della totalità o di parte delle informazioni richieste rispetto all’indagine effettuata, tenuto conto dell’identità del contribuente coinvolto e del fine fiscale delle informazioni domandate.
È sufficiente, quindi, che il contribuente acceda all’informazione minima di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2011/16, vale a dire quella relativa all’identità del contribuente coinvolto e al fine fiscale delle informazioni richieste. Tuttavia, se il giudice dello Stato membro interpellato considera che detta informazione minima non sia sufficiente a questo proposito, e se esso richiede all’autorità interpellata elementi di informazione complementari, nell’accezione di cui al punto 92 della presente sentenza, tale giudice è tenuto a fornire detti elementi di informazione complementari all’amministrato coinvolto, tenendo debitamente conto, nel contempo, dell’eventuale riservatezza di taluni di questi elementi.

Le conclusioni della Corte
Le conclusioni della Corte sono così sintetizzabili:
l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie;
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione;
l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l’obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest’ultimo per inosservanza di tale decisione;
le stesse norme devono essere interpretate nel senso che la verifica dell’autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall’autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle del caso in esame, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’assenza manifesta di siffatta pertinenza;
l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell’ambito dell’esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l’amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all’assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.

Data della sentenza
16 maggio 2017
Numero della causa
C-682/2015
Nome delle parti
Berlioz Investment Fund SA;
contro
Directeur de l’administration des contributions directes.
Martino Verrengia
pubblicato Martedì 16 Maggio 2017


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