Obbligazioni e titoli assimilati tra redditi di capitale e diversi - 2
Pubblicato il 19/05/17 08:34 [Doc.3063]
di Redazione IL CASO.it
Rientrano nella prima categoria sia i proventi periodici sia lâeventuale disaggio di emissione, cioè il diritto a ottenere, alla scadenza, una somma maggiore di quella versata alla sottoscrizione
Delimitato lâambito oggettivo di riferimento, passiamo ad analizzare il trattamento impositivo dei proventi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli a esse assimilati.
A tal fine, occorre distinguere i proventi derivanti dal possesso del titolo, che rientrano nella categoria dei redditi di capitale, da quelli derivanti dalla sua cessione, che rientrano nella categoria dei redditi diversi.
Redditi di capitale
Lâarticolo 44, comma 1, lettera b), Tuir, ricomprende nellâambito dei redditi di capitale âgli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massaâ.
Lâarticolo 45, comma 1, secondo periodo, precisa che si considerano redditi di capitale âanche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione â¦â.
Lâarticolo 45, comma 4, infine, stabilisce che âQualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima dataâ.
Riassumendo, sono redditi di capitale sia i proventi periodici sia lâeventuale disaggio di emissione, consistente nel diritto del sottoscrittore a ottenere, alla scadenza, una somma maggiore rispetto a quella versata allâatto della sottoscrizione.
Se, però, il sottoscrittore cede il titolo a un altro soggetto a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione, il cessionario al momento del rimborso realizzerà sia un reddito di capitale che un reddito diverso (articolo 68, comma 6, Tuir).
In pratica, se un soggetto sottoscrive unâobbligazione dal valore nominale di 120 al prezzo di 100 e, successivamente, la cede al prezzo di 90, la tassazione sarà la seguente: il sottoscrittore avrà conseguito un reddito diverso negativo di 30, calcolato come differenza tra prezzo di cessione, diminuito del disaggio di emissione, e prezzo di acquisto, mentre il cessionario, al momento del rimborso, conseguirà un reddito di capitale pari a 20 (disaggio) e un reddito diverso pari a 10, calcolato sottraendo al valore di rimborso (valore nominale) il prezzo di acquisto e diminuendo tale differenza del reddito di capitale (20).
Obbligazioni di cui al Dlgs 239/1996
La tassazione dei titoli in rubrica è disciplinata dal Dlgs 239/1996 che, per alcuni tipi di proventi, prevede lâapplicazione di unâimposta sostitutiva la quale, al di là del nomen iuris, ha un meccanismo applicativo simile a quello delle ritenute a titolo di imposta.
Detta imposta sostitutiva, giusto il disposto dellâarticolo 1, si rende applicabile agli interessi e altri proventi derivanti da:
obbligazioni e titoli similari, nonché cambiali finanziarie emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dellâUnione europea e degli Stati aderenti allâAccordo sullo spazio economico europeo
obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge
obbligazioni e titoli similari, nonché cambiali finanziarie negoziate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società ed enti diverse da quelli di cui ai numeri che precedono
titoli di Stato italiani e altri titoli del debito pubblico
titoli di Stato esteri emessi da paesi, o enti territoriali, che consentono un adeguato scambio di informazioni
obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti residenti allâestero che corrispondono i relativi proventi
obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, non quotati, emessi da società con azioni non negoziate nei predetti mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, purché detenuti, ossia sottoscritti e circolanti, esclusivamente presso investitori qualificati come definiti dallâarticolo 100 del Dlgs 58/1998.
Per i titoli citati, un ulteriore distinguo deve essere fatto in base alla natura del percettore.
Se il percettore è una persona fisica, una società semplice, un ente non commerciale o un altro soggetto esente dallâIres (Oicv), i proventi vengono tassati in base al principio di maturazione (rectius alla scadenza) e lâimposta sostitutiva viene versata su base mensile a opera delle banche, delle società di intermediazione mobiliare, delle società fiduciarie, degli agenti di cambio, residenti in Italia, che intervengono nella loro riscossione.
Su detti proventi, come detto, è applicata unâimposta sostitutiva del 26 per cento.
A differenza di quanto avviene per le altre obbligazioni, per i titoli ricompresi nel Dlgs 239/1996 gli intermediari operano il prelievo anche in caso di cessione degli stessi, limitatamente ai ratei dei redditi di capitale maturati allâatto della cessione ma non ancora riscossi; per gli altri titoli, invece, la cessione dà luogo a un reddito diverso, calcolato al netto del predetto rateo, e i redditi maturati ma non riscossi sono successivamente tassati in capo allâacquirente come redditi di capitale.
Esemplificando, si pensi a un titolo sottoscritto al prezzo di 100, con un valore di rimborso di 100, ceduto al prezzo di 110. Si ipotizzi, inoltre, che al momento della cessione il possessore abbia maturato un rateo di interessi pari a 10 che sarà , successivamente, riscosso dal cessionario unitamente alla parte non ancora maturata della cedola, per un importo totale di 20.
Se il titolo rientra nellâambito del Dlgs 239/1996, la tassazione è la seguente:
il cedente realizza un reddito diverso pari a 10, che viene decurtato dellâimporto del reddito di capitale maturato alla data della cessione ma non ancora riscosso o scaduto. Il reddito diverso imponibile è pari quindi a 0
lâintermediario applica, nei confronti del cedente, lâimposta sostitutiva sui redditi di capitale maturati (26% di 10) e accredita lo stesso importo a favore dellâacquirente che, in pratica, non pagherà 110 ma 110 meno lâimposta addebitata al cedente
al momento della scadenza della cedola, lâintermediario applica lâimposta sostitutiva nei confronti del cessionario su un imponibile pari a 20 (cedola intera). Tenendo, però, presente che al momento dellâacquisto al cessionario è stata accreditata la quota parte di imposta di competenza del cedente, di fatto questâultimo sarà inciso solo dallâimposta relativa alla quota parte di cedola maturata dopo lâacquisto del titolo.
Se il titolo non rientra nel Dlgs 239/1996, invece, ferme restando le modalità di determinazione del reddito diverso, la cedola sarà tassata interamente nei confronti del cessionario al momento della sua riscossione, a opera della società emittente, che applicherà una ritenuta titolo di imposta con aliquota del 26 per cento.
Lâapplicazione dellâimposta sostituiva, generalmente, esaurisce il prelievo, con la conseguenza che il contribuente non deve indicare i proventi nella dichiarazione dei redditi.
Se, però, i percettori sono enti non commerciali o imprenditori individuali che detengono lo strumento nellâesercizio dellâimpresa, i proventi, dopo essere stati assoggettati a imposta sostitutiva, concorrono alla formazione del reddito di impresa nel loro ammontare lordo e lâimposta sostituiva applicata diviene un credito di imposta.
Se il percettore è un ente commerciale, una società di capitali o una società di persone commerciale (lordisti), il provento non viene assoggettato ad alcun tipo di imposizione da parte dellâintermediario e confluisce, nel suo ammontare lordo, nel reddito di impresa del possessore del titolo.
Fa eccezione il caso degli strumenti depositati presso un soggetto diverso da un depositario autorizzato, poiché in tale situazione anche nei confronti dei soggetti lordisti si applica lâimposta sostituiva e i proventi, dopo essere stati assoggettati a imposta sostitutiva, concorrono alla formazione del reddito di impresa nel loro ammontare lordo, mentre lâimposta sostituiva applicata diviene un credito di imposta.
Altra eccezione si ha nel caso in cui i titoli di un nettista siano depositati presso un deposito intestato a un lordista e lâoperazione sia compiuta senza lâintervento di un intermediario autorizzato.
In tale evenienza, onde evitare salti di imposta, al momento dellâintroduzione dei titoli nel deposito, lâintermediario preleva, a carico del lordista, lâimposta sostitutiva relativa ai redditi di capitale maturati nei confronti del soggetto cedente, e il lordista avrà diritto a un credito di imposta.
Altre obbligazioni
Il regime impositivo delle obbligazioni diverse da quelle di cui al paragrafo precedente si basa sul principio di cassa e la tassazione avviene tramite il sistema della ritenuta alla fonte (articolo 26, Dpr 600/1973) che viene operata, a secondo della natura del percettore, a titolo di imposta o a titolo di acconto.
Se il percettore è una persona fisica, una società semplice, un ente non commerciale o un altro soggetto esente dallâIres, la ritenuta è effettuata a titolo di imposta con aliquota del 26% ed esaurisce completamente il prelievo.
Se, invece, il percettore è un ente commerciale, una società di capitali o una società di persone commerciale, la ritenuta è effettuata a tiolo di acconto e il provento confluisce nel reddito di impresa del possessore del titolo.
2 â continua.
La prima puntata è stata pubblicata martedì 16 maggio 2017
Adolfo Trombetta
pubblicato Giovedì 18 Maggio 2017
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