Opposizione allo stato passivo: è sufficiente indicare i documenti prodotti avanti al giudice delegato
Pubblicato il 19/05/17 08:51 [Doc.3066]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, 18 maggio 2017, n. 12458.

Segnalazione dell'Avv. Giorgio Barbieri

Fallimento – Accertamento del passivo – Onere della prova – Appartenenza al fascicolo dei documenti prodotti – Fascicolo informatico – Unicità del fascicolo – Documenti prodotti nella fase tempestiva dell’accertamento del passivo – Domanda di acquisizione del fascicolo di parte in sede di opposizione

Una volta trasmesso alla Pec del curatore e successivamente inserito nel sistema telematico, il documento probatorio appartiene ormai al fascicolo informatico della procedura (interamente sostitutivo del tradizionale sistema cartaceo, articolato sulla distinzione materiale tra fascicolo della procedura e fascicolo di parte), definito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.m. 11.2.2011 n. 44 come il fascicolo destinato a raccogliere "gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo" e dunque, come si ricava dalla lettura dei successivi artt. 12 e ss., destinato a ricomprendere anche i documenti probatori (ivi compresi gli allegati non informatici, per i quali la cancelleria provvede comunque ad effettuare copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico).

Il documento probatorio, dunque, una volta "depositato" dal creditore, entra a far parte dell'unico fascicolo della procedura e unitamente ad esso è destinato ad essere necessariamente acquisito alla stregua di qualsiasi atto contenuto nel fascicolo d'ufficio nella sfera cognitiva del giudice dell'impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione.


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