Il deposito telematico si ha per avvenuto con la generazione della seconda PEC da parte del gestore del Ministero della Giustizia
Pubblicato il 21/05/17 07:25 [Doc.3070]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Ravenna, 8 maggio 2017. Giudice Alessia Vicini.

Segnalazione dell’Avv. Federico Barzon

Processo civile – Deposito telematico – Buon esito della procedura - Ricevuta di avvenuta consegna (la c.d. seconda PEC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del decreto legge 179/2012, il buon esito della procedura si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (la c.d. seconda PEC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, dovendosi pertanto escludere che le comunicazioni successive, quali i controlli automatici e l'accettazione successiva, possano inficiare il buon esito della procedura.


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