Lâintermediario deve indicare in modo specifico, puntuale e compiuto le caratteristiche dellâoperazione inadeguata
Pubblicato il 21/05/17 17:51 [Doc.3074]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, 18 maggio 2017, n. 12544. Pres. Annamaria Ambrosio. Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Intermediazione finanziaria â Doveri informativi dellâintermediario â Inadeguatezza dellâoperazione â Avvertimento â Rappresentazione delle caratteristiche dellâoperazione inadeguata â Specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione - Contenuti e termini tali da porsi come reali co-fattori della decisione - Utilizzo di una generica frase standard prestampata - Inadempimento
Lâavvertimento dellâinadeguatezza dellâoperazione di cui allâart. 29 reg. Consob 11522/1998 non può essere dato dallâintermediario mediante una generica frase standard prestampata, ma, al fine di consentire allâinvestitore di addivenire a una scelta effettivamente consapevole, lâavvertimento in questione deve essere comunicato attraverso una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dellâoperazione, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre; le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono perciò venire trasmesse allâinvestitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento.
Intermediazione finanziaria â Doveri informativi dellâintermediario â Inadeguatezza dellâoperazione - Rischio di mancato rimborso del capitale investito
In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522/1998, è obbligo dell'intermediario di indicare all'investitore tutte le specifiche ragioni che risultano idonee a rendere un'operazione di investimento inadeguata per lo stesso, ivi comprese quelle attinenti al rischio di mancato rimborso del capitale investito.
Intermediazione finanziaria â Doveri informativi dellâintermediario â Informazioni sulle caratteristiche del titolo - Rischio di default dell'emittente
In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522/1998 è specifico obbligo dell'intermediario di comunicare all'investitore, in sede di informativa inerente a un eventuale acquisto di titoli, le notizie sul rischio di default dell'emittente che restino conoscibili alla sua diligenza professionale.
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